a cura di Laura Filippi e Roberto Antonio Calzoni
Codice antimafia Tutela dei terzi in buona fede e verifica dei crediti
Le prassi di liquidazione dei beni e progetto di pagamento dei crediti
In data 12/06/2017 dalle ore 14.15 alle 19.30 si è tenuto presso la sede dell’ODCEC di Milano l’interessante convegno organizzato dalla Commissione Ausiliari del Giudice presieduta dal dott. R. Bissi avente quali illustri relatori/moderatori: il dott. Giovanbattista Tona (Consigliere Corte d’Appello di Caltanissetta e Consulente Commissione Parlamentare Antimafia in Roma); la dott.ssa Maria Gaetana Rispoli (Magistrato del Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione); il dott. Andrea Antonio Salemme (Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario, Corte di Cassazione Roma); l’avv. Giulio Nicola Nardo Università della Calabria in Rende (CS); il dott. Sandro Cavaliere (Commissione Ausiliari del Giudice Odcec Milano).
L’attualità, complessità e non univocità interpretativa degli argomenti trattati hanno chiamato numerosi professionisti presenti in aula sino a tarda sera.
La locandina era la seguente:
<<La tutela dei terzi in buona fede, è regolata dal Libro I, Titolo IV del Codice antimafia. A fronte della diversificazione concettuale dei c.d. terzi, il sub procedimento di verifica introdotto a fare data dal 13 ottobre 2011 è volto a tutelare, alle condizioni di legge, i diritti di credito o i diritti realidi garanzia, aventi data certa anteriore al sequestro. Ma è solo dalla confisca definitiva che i beni ablati possono essere “utilizzati” per soddisfarei creditori riconosciuti (in seno al procedimento di prevenzione) in buona fede.
Quanto alla c.d. confisca allargata, in due distinte pronunce, entrambe afferenti il Tribunale Penale di Milano – in qualità di giudice dell’esecuzione penale, la Suprema Corte, nel ricordare che, per effetto della confisca di prevenzione e della c.d. confisca allargata, i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi, statuisce che la tutela dei diritti dei terzi va garantita con le forme di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Sez. 1^ Pen., Sentenze n. 26527 del 19 giugno 2014 e n. 30798 del 19 luglio 2016). Lo stesso principio è stato affermato dall’organo di nomofilachìa in sede civile, secondo il quale il diritto del creditore – sebbene assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in data precedente alla misura – non può più essere tutelato davanti al Giudice civile (Sez. 3, Sent. n. 22814 del 7 ottobre 2013). Ergo il Giudice dell’esecuzione penale non può esimersi dal compiere la verifica del presupposto della buona fede dell’istante, come tipizzato dagli artt. 52 ess. del D. Lgs. 159/2011.
La liquidazione dei beni, ovvero il procedimento di vendita dei beni nel procedimento di prevenzione non ha, invece, destato un vivo interesse nella dottrina, andando a confermare quella che è stata, purtroppo, la linea del legislatore delegato: l’eccessiva assimilazione del procedimentoa quello fallimentare. Ma vari sono gli aspetti critici, non adeguatamente valutati dal legislatore, sì da avere determinato l’attesa delle prassi dei vari Tribunali, sia delle determinazioni dell’ANBSC, per individuare linee di azione condivise.>>
Il dott. Salemme ha aperto i lavori riconoscendo come auspicabile un approccio condiviso di “permanente sperimentazione” attesa l’incertezza del diritto sostanziale e processuale e la non chiarezza degli strumenti a tutela dei terzi in caso di confisca ordinaria penale. Sono stati citati orientamenti differenti della Corte di Cassazione (per estendibilità delle norme sulla tutela dei terzi in via analogica anche alle fattispecie di confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992) e le sentenze Cass. N. 26527/2014 e 21/2015.
Il Dott. Tona ha ribadito quanto il tema della tutela dei terzi sia attuale, costituendo il presupposto per la realizzabilità della restituzione del patrimonio: l’assenza di tutela dei terzi si riflette negativamente sull’economia sana. La questione dibattuta risiede nel fatto se è possibile applicare la tutela dei terzi del Codice antimafia ai casi di confisca allargata o per equivalente (derivanti dall’art. 321 cpp). Alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione occorre accertare il presupposto di esistenza in capo al condannato di un obbligo risarcitorio che può rispondere anche con i beni futuri. La pretesa risarcitoria dello Stato prevale sui terzi. Il dott. Tona, attesa la complessità dell’argomento, ha auspicato l’individuazione di soluzioni innovative.
La Dott.ssa Rispoli ha espresso l’orientamento della sezione MP del Tribunale di Milano in merito ai tempi in cui è opportuno ordinare la verifica dei crediti (solo a confisca definitiva, dopo la nomina del coadiutore dell’ANBSC) soffermandosi sui compiti dell’A.G. in sede preliminare e di stesura del progetto di verifica dei crediti (individuazione dei soggetti creditori del proposto anche tramite circolarizzazioni agli Enti impositori). I tre noti requisiti (anteriorità del credito, escussione preventiva del patrimonio, buona fede o affidamento incolpevole) presuppongono, il più delle volte, una attenta verifica e scrupolosa disamina della documentazione acquisita. In particolare, si conferma complessa la verifica della buona fede, che va preferibilmente supportata dalla analisi ad essa funzionale della pratica di istruttoria di mutuo e di verifica dei movimenti bancari (con attenzione alle circostanze in cui il credito è sorto, alle garanzie di cui era assistito, alle condizioni reddituali del prestito) alla luce della regolamentazione vigente in materia bancaria.
Ricorda il dott. Tona che è la relazione dell’A.G. la sede opportuna per l’acquisizione degli elementi e informazioni utili per la futura verifica dei crediti. Alla relazione dell’AG è allegato l’elenco dei creditori, documento fondamentale.
Interessanti i punti di vista offerti dal dott. Salemme della Corte di Cassazione il quale auspica che i provvedimenti assunti in sede di verifica dei crediti siano il più possibile autosufficienti ed esplicativi.
Files allegati:
Cass. Sez. 1^ Pen., Sentenza n. 26527/2014
Cass. Sez. 1^ Pen., Sentenza n. 30798/2016
Cass. Sez. 1^ Pen., Sentenza n. 21/2015