a cura di Redazione Advisora

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA LIQUIDARE AI COADIUTORI DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NOMINATI AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

2. Quadro normativo

Come noto, l’art. 38, comma 3 del Codice antimafia, prevede che “Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l’amministrazione dei beni è conferita all’Agenzia, che ne cura la gestione fino all’emissione del provvedimento di destinazione. L’Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell’amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 35, comma 7, o che sussistano altri giusti motivi. L’Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell’incarico. L’incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa”.

Giova precisare che la precedente formulazione della norma in esame, recentemente modificata dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, prevedeva che i coadiutori dell’Agenzia fossero “retribuiti secondo le modalità previste per l’amministratore giudiziario”.

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