a cura di Marcella Vulcano

 

 

 


Il ritorno alla collettività dei beni confiscati alle mafie ha un forte valore simbolico e risarcitorio rispetto alla natura illecita e parassitaria delle ricchezze accumulate dalla criminalità e un altrettanto rilevante significato economico; può infatti rappresentare una concreta opportunità di occupazione e sviluppo dei territori, nel rispetto dei diritti e dei principi di legalità.

La destinazione dei beni confiscati ha assunto nella legge di riforma del codice antimafia nuove e ulteriori connotazioni.

La prima si manifesta nella previsione dell’Istituto dell’Assegnazione Provvisoria dei beni immobili e delle aziende quale forma anticipata di destinazione e riuso sociale di immobili e aziende, che avviene in un momento antecedente alla definitività della confisca, ossia sin dall’inizio del procedimento e dal sequestro in modo da poter garantire continuità e coerenza alle scelte effettuate durante il sequestro e la gestione dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e del giudice delegato alla procedura.

A supporto della chiara volontà del legislatore, l’art. 41 co. 2 ter del del d.lgs. 159/2011 (introdotto dalla l. 161/2017) prevede che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell’Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l’azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all’articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative  previste dall’articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all’articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l’applicazione dell’articolo 48, comma 8-ter, l’azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell’articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute  per la conservazione della cosa. Inoltre, l’art. 110, co.2 lett. b) del d.lgs. 159/2011 (come modificato dalla l.161/2017), introduce,  tra i compiti della ANBSC, quello di ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni   sequestrati   nel   corso del procedimento di prevenzione, ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione.

Advisora promuove le amministrazioni virtuose tese ad intercettare sin dalla fase del sequestro la possibile definitiva destinazione del bene.

La procedura di Arluno è il frutto del lavoro della socia milanese Mariella Spada, amministratore giudiziario che, insieme al Gip delegato alla procedura, ha saputo con tenacia trovare, anche grazie all’ausilio della sezione legalità Cgil Lombardia, una collocazione ed una utilità sociale ad un bene che altrimenti sarebbe rimasto inutilizzato. È il risultato di un lavoro di squadra svolto da autorità giudiziaria, amministratore giudiziario, enti del terzo settore, a conferma del fatto che la rete rappresenta uno strumento ineludibile per una efficace amministrazione, gestione e destinazione dei beni sottratti alla criminalità organizzata ed economica. È il segno che la rivoluzione culturale dai beni confiscati ai beni restituiti, non solo è possibile, ma è già iniziata.


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Inaugurazione ad Arluno (Mi) di un bene immobile sequestrato ed assegnato in via provvisoria alla associazione U.ca.p.te.

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