a cura di Mariella Spada
Si è svolta nei giorni 12 e 13 giugno 2019 nella sede del quotidiano “Sole 24 Ore” l’interessante rassegna della Fiera del Credito giunta alla seconda edizione. Ricca di appuntamenti interessanti, ha visto la partecipazione di oltre 2000 partecipanti, 2 congressi, 24 focus su temi specifici in materia del credito.
In questa sede ci soffermeremo sul focus tenuto dal Dott. Fabio Pantaleo, referente misure di prevenzione patrimoniali del gruppo Unicredit che ha trattato la complessa materia della gestione dei crediti, sostenibilità del credito e finanziamento delle aziende sequestrate e confiscate.
Le aspettative di realizzo sia del credito erogato in periodo antecedente al sequestro che nella fase successiva, sono fondate in via principale sul recupero dell’azienda al mercato legale, ovvero il costo per riportare a regime la legalità in tutti i suoi aspetti. Il recupero dell’azienda sequestrata al mercato legale deve rappresentare, ove possibile, l’obiettivo comune per i diversi stakeholder del provvedimento. Fondamentale in tale direzione è l’azione svolta sul tessuto economico sociale di riferimento che deve tradursi in impegno reale per il raggiungimento dello scopo. È un’attività impegnativa da svolgersi minuziosamente da parte dell’A.G. incaricato, perché il default dell’amministrazione giudiziaria lascerebbe segni indelebili per lo Stato e aprirebbe la strada al proliferarsi del malaffare e della criminalità organizzata.
Allora, quali sono le azioni importanti da eseguire in questi casi? L’immissione nel possesso deve essere tempestiva, il fattore tempo può incrementare l’attività di recupero dell’azienda in maniera esponenziale.
E’ essenziale concordare a priori eventuali giroconti al FUG; occorre tenere bene a mente la sospensione dell’esecuzione dei contratti non parzialmente eseguiti ex art. 56 d. lgs. 159/11. È opportuno in tal senso individuare i rapporti strategici per la prosecuzione dell’attività dell’azienda sequestrata già in fase di start up. L’amministratore giudiziario potrà comunque ottenere dal G.D. l’autorizzazione alla provvisoria esecuzione.
In ogni caso l’azienda sequestrata non può prescindere dalla stesura del business plan, per analizzare i tempi e le modalità di recupero dei costi di legalità (art. 41 c.1 lett. c), d. lgs. 159/11). Entro i sei mesi dall’immissione in possesso previa autorizzazione del G.D., l’amministratore giudiziario comunica se subentrare o meno nei contratti assumendone quindi i relativi obblighi. In caso di rinuncia il contratto verrà risolto e l’esposizione in essere sarà oggetto di verifica della buona fede ai sensi dell’art. 57 e segg. d. lgs. 159/11.
Le modalità che l’intermediario dovrà osservare per la quantificazione e la segnalazione del credito alla centrale rischi sono stabilite dalla circolare 139/2019 della Banca D’Italia. Quest’ultima evidenzia la temporanea inesigibilità dei crediti vantati nei confronti del proposto richiamando l’art. 178 del documento dell’autorità bancaria europea (EBA) che stabilisce il blocco del conteggio dei giorni di inadempimento nell’ipotesi di sospensione dell’obbligazione per restrizioni legali; assimila la segnalazione dei finanziamenti erogati in favore di aziende soggette ad amministrazione giudiziaria classificate a sofferenza all’atto del sequestro alla stregua dei finanziamenti erogati in favore delle procedure concorsuali. Impone la conferma della valutazione del cliente e della segnalazione effettuata dall’intermediario, rilevata al momento dell’adozione del provvedimento di sequestro/confisca; dispone di considerare la momentanea inesigibiltà dei crediti ai fini della quantificazione degli importi da segnalare: il dies a quo è rappresentato dalla data del sequestro atteso che l’ importo relativo al nostro credito sarà quello oggetto dell’istanza di insinuazione per la verifica della buona fede.
Altro aspetto su cui ci si è soffermati durante il focus è l’art. 41 bis che disciplina le modalità di accesso alle risorse messe a disposizione delle aziende sequestrate e confiscate dalla Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015). Le risorse messe a disposizione dalla Legge di stabilità consistono in:
a. 7 milioni di euro annui nel Fondo per la crescita sostenibile per l’erogazione di finanziamenti agevolati;
b. 3 milioni di euro annui, in una apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’art. 2 comma 100, della Legge 662/96 per la concessione di garanzie dirette e controgaranzie.
Con decreto del 4 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati disciplinati i criteri e procedure per:
- l’accesso al Fondo Crescita per la concessione e l’erogazione a favore di imprese confiscate e sequestrate di finanziamenti agevolati a tasso zero, di importo non inferiore ad euro 500.000 e non superiore ad euro 700.000, di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni. I crediti derivanti da detti finanziamenti hanno natura privilegiata ai sensi dell’art. 9 c. 5 del d. lgs. 125/98 sugli immobili e beni strumentali dell’impresa; i finanziamenti a valere sul fondo crescita sono richiesti dall’A.G. al Ministero, previa autorizzazione del G.D. o di ANBSC, senza intervento del sistema bancario;
- l’accesso al fondo di garanzia PMI per ottenere garanzie dirette o controgaranzie da parte delle banche o dai Confidi che assistono le imprese sequestrate/confiscate; le garanzie sono concesse dal FdG a titolo gratuito e fino all’importo massimo garantito di euro 2.500.000,00 nella misura dell’80% dell’ammontare dell’operazione finanziaria concessa dalla banca o controgarantita dal Confidi. Per l’accesso al Fondo le imprese devono rispettare i requisiti previsti dalle Disposizioni Operative tempo per tempo vigenti. Le istanze dirette ad ottenere garanzia diretta sono inoltrate dalle banche; le istanze tendenti ad ottenere controgaranzie sono inoltrate dai Confidi. Entrambe sono soggette alla preventiva autorizzazione del G.D. ovvero da ANBSC.