a cura Redazione
Modifiche delle modalità di accesso alle Agevolazioni per le imprese che acquistano/affittano aziende sequestrate alla criminalità organizzata.
Le modifiche apportate al decreto del 4 novembre del 2016, riguardano principalmente le misure agevolative per le imprese affittuarie o cessionarie e per le cooperative assegnatarie o affittuarie di beni o aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata. Il legislatore ha voluto adeguare il decreto sia alle disposizioni del codice antimafia che alle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico.
Una delle principali modifiche stabilisce le modalità di accesso al Fondo di Garanzia, in quanto è concesso solamente all’amministratore giudiziario di formulare richiesta di accesso al giudice delegato, o all’ANBSC, ma solo successivamente all’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa beneficiaria, previsti dall’art.41, comma 1-sexies del codice antimafia.
L’importo massimo del finanziamento ottenibile, precedentemente fissato ad € 700.000, è stato aumentato ad € 2.000.000,00 con contestuale innalzamento della durata massima del finanziamento agevolato a 15 anni piu’ 5 anni di pre-ammortamento, contrariamente al limiti previgenti (10 anni più di 2 anni di pre-ammortamento).
Per ciò che concerne tali finanziamenti agevolati, è bene sottolineare che le nuove modifiche individuano in questo tipo di crediti dei PRIVILEGI sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell’impresa beneficiaria. Tali privilegi possono, in ogni caso, essere fatti valere nei confronti dei terzi i quali abbiano acquistato diritti sui detti beni in data successiva alle annotazioni.
Il decreto dispone inoltre che nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere tale privilegio nei confronti del terzo acquirente, esso si trasferisce sul corrispettivo.
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