a cura della Redazione
AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE: L’INPS fornisce indicazioni riguardo la disciplina del Fondo di Garanzia per tutelare i lavoratori dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità.
L’INPS, con la circolare n. 103 del 17 settembre 2020, interviene sul Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia destinatario di una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (c.d. Codice Antimafia).
Per dovere di cronaca, si rammenta che il codice antimafia, per quanto riguarda i crediti sorti anteriori al provvedimento di sequestro dispone che essi debbano essere accertati secondo le disposizioni contenute negli Artt. 57, 58 e 59 del d.lgs.159/2011, per poi essere soddisfatti al termine della procedura, dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca e dopo la predisposizione e la definitività del progetto di pagamento da parte dell’A.N.B.S.C., nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati.
Sono stati contemplati due requisiti in favore dei lavoratori dipendenti che vantano crediti nei confronti di aziende sequestrate o confiscate, relativi all’accesso al Fondo di Garanzia, oggetto della circolare, ovvero:
- l’insolvenza del datore di lavoro, provabile con l’apertura di una delle procedure concorsuali;
- l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro, quando quest’ultimo non sia soggetto alle disposizioni della Legge Fallimentare.
La circolare INPS rimanda al Titolo IV del D.lgs. 159/2011: “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”. In particolare, si fa riferimento agli articoli 63 e 64, i quali contemplano, rispettivamente, la dichiarazione di fallimento successiva al sequestro ed il sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento.
L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere, quindi, dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, nonché accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
Circolare INPS_103 lavoratori aziende amministrazione