a cura della Redazione
In vigore il regolamento.
Dal 19 Dicembre 2020 è diventato esecutivo il regolamento Ue 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca emessi dalle autorità giudiziarie, relativi a beni e aziende che si trovano negli stati membri. L’obbligo del riconoscimento di tali provvedimenti, opera sia nell’ambito del procedimento penale, quindi connessi ad un reato e nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE, sia nell’ambito di un procedimento di prevenzione così come disciplinato dal d.lgs.159/2011 (c.d. Codice delle Leggi Antimafia), in cui ad essere perseguita è la “pericolosità sociale” del soggetto e l’illecito arricchimento derivante dalla stessa.
Il regolamento, prevede che l’autorità di “emissione” (Pubblico ministero o giudice che dispone il sequestro o la confisca) dovrà compilare, tradurre e trasmettere il “certificato” (in allegato al regolamento) all’autorità di “esecuzione” nello stato in cui si trova il bene che provvederà, appunto, a darne esecuzione solo qualora non ne eccepisca uno dei motivi di non riconoscimento o di rinvio ivi disciplinati. In Italia, l’autorità designata alla trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca sarà individuata nel Ministero della Giustizia.
La prima circolare operativa arriva il 12 Gennaio 2021, dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, diretta ai Questori, invita all’adozione di opportune disposizioni per rendere possibile la collaborazione con le autorità giudiziarie degli altri stati membri.