Il tribunale del riesame di Rimini ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, art. 10-quater e art. 5, addebitati al ricorrente nella qualità di amministratore di fatto della società.

Lo stesso soggetto ricorrente era inquadrato come direttore commerciale, con regolare retribuzione e quindi perfettamente qualificato all’espletamento delle mansioni comprensive dei rapporti con clienti e fornitori. Infatti, la linea difensiva tenuta da quest’ultimo si fonda sul rilievo che erroneamente sarebbe stata desunta la sua qualità di amministratore di fatto, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore della società, attribuendo a quest’ultimo l’intento di deresponsabilizzarsi dalle condotte illecite.

Il Tribunale, sulla base delle informazioni ricavate dall’indagine, traccia il profilo di rilievo assunto dal ricorrente all’interno dell’assetto societario, elencando una serie di mansioni da quest’ultimo espletate, adducendo, infine, alla “sussumibilità” della condotta rispetto al principio di diritto «in forza del quale, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore “di fatto” non occorre che detto soggetto eserciti “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria (situazione, nella specie, sussistente) una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 – 01), con la conseguenza che il ricorso, avendo ignorato tale fondamentale prospettiva, è anche manifestamente infondato».


Cassazione penale sez. III, 26/02/2021, (ud. 26/02/2021, dep. 06/04/2021), n.12956

SEQUESTRO PREVENTIVO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO. REATI TRIBUTARI.

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