A cura di Domenico Tammaro
Il legislatore ampia le ipotesi che legittimano la confisca per “sproporzione” ai reati di truffa e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (rectius: detrazioni fiscali per interventi edilizi)
È stato pubblicato il 25 febbraio il decreto legge sulle cessioni dei bonus casa n. 3/2022, in vigore da sabato 26 febbraio. Il testo contiene anche un inasprimento delle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Ovviamente, vi sono ricompresi i crediti di imposta spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Come sempre, siamo in ritardo. Dopo l’escalation di sequestri penali, per svariati milioni di euro, operati in tutta Italia ed a fronte delle numerose truffe realizzate nel comparto edilizio, arrivano le misure di contrasto.
Così il legislatore pensa di arricchire i reati catalogo contenuti nell’art. 240 bis del codice penale, rubricato “Confisca in casi particolari”, in virtù del rinvio operato dall’art. 2 del D.L. n. 3/2022, ove si legge: “Al codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l’esclusione dell’ipotesi in cui il fatto e’ commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis”. Rispettivamente: Truffa e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Per gli operatori del settore sarà utile ricordare che il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, attraverso l’art. 373 ha modificato l’art.104 bis, disp. att. del Codice di Procedura Penale (norma di raccordo con il d.lgs. 159/2011), sancendo che “ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro”.