A cura di Roberto Paese
Vi rendo un breve aggiornamento sulle norme che governano l’amministrazione giudiziaria delle aziende e delle società sottoposte a misure reali penali e di prevenzione.
Sappiamo che le norme che disciplinano la gestione, amministrazione e destinazione dei beni e dei compendi aziendali in sequestro sono in massima parte contenute nel D. Lgs. 159/2011, cd. Codice antimafia, e che in virtù del rinvio operato dall’art. 104 bis delle disp.att.cpp. si applicano differentemente ai sequestri penali, asseconda dei reati sottesi alle confische cui sono funzionali e ad alcuni tipi di confisca.
Sappiamo anche che la versione attualmente vigente dell’art. 104 bis citato è stata significativamente revisionata dal D. Lgs. 14/2019; questo decreto – che è noto perché porta la prima edizione del Codice della Crisi e dell’insolvenza – contiene l’art. 373 che riforma il predetto art. 104 bis disponendo l’estensione applicativa delle norme del codice antimafia ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria, ossia delle norme previste dal Titolo IV del codice antimafia, a tutti i sequestri funzionali alle confische indipendentemente dai reati sottesi.
Il nuovo testo dell’art. 104 bis entrerà in vigore insieme a buona parte delle norme del D. Lgs. 14 del 2019; quest’ultimo doveva entrare in vigore il 15 agosto 2020, poi rinviato al 15 maggio 2022.
La notizia è che l’entrata in vigore del nuovo testo è stata nuovamente rinviata di due mesi dal Consiglio dei Ministri del 13 aprile u.s. e quindi dovrebbe entrare in vigore il 15 luglio prossimo.
In sintesi, questo è un avviso ai naviganti, fin quando non entrerà in vigore il nuovo 104 bis – auspicabilmente il 15 luglio prossimo – bisogna che prestiamo particolare attenzione alle norme che si applicano ai sequestri penali ed in particolare alle pretese dei terzi; alcune sentenze di Cassazione protendono ad anticiparne gli effetti, ma suggerisco prudenza.