Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11969 pubblicata il 26.03.2025, hanno affrontato le seguenti questioni: a) “se nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter c.p., rientri l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, l. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)”; b) “se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter c.p. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”.