A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, Sentenza n. 42646 depositata il 10 novembre 2022
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42646 del 10 novembre 2022, si è pronunciata, in annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di merito, sulla decisione di rigetto emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro relativamente alla richiesta di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs n. 159 del 2011, conseguente al diniego da parte del Prefetto di Vibo Valentia, dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia e della sua impugnazione avanti il giudice amministrativo.
Nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di aggiornamento della interdittiva antimafia in considerazione della presenza in capo alla ditta richiedente di due precedenti interdittive (del 2011 e del 2015) che impedivano l’accesso alla misura del controllo giudiziario.
La Corte d’Appello aveva poi confermato tale pronuncia sul presupposto che l’impresa era ormai da considerarsi “a riposo” a causa delle precedenti informative interdittive divenute definitive e quindi non vi era alcuna attività economica da salvaguardare.
La decisione veniva quindi impugnata avanti la Suprema Corte adducendo la violazione di legge e l’erronea applicazione dell’art. 34-bis, comma 6, e dell’art. 91, comma 5, d.lgs n. 159 del 2011, in relazione alla possibilità di richiedere la misura di controllo giudiziario a seguito di rigetto dell’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia avverso la quale risulti ancora pendente il giudizio amministrativo. Tale possibilità determina, a detta dei ricorrenti, l’avvio di un procedimento di riesame nelle more del quale è possibile proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario.
Secondo la Corte di Cassazione la definitività del provvedimento prefettizio conseguente al rigetto dell’impugnazione da parte del giudice amministrativo non determina la stabilità ed intangibilità dell’interdizione precludendo così sine die all’azienda la possibilità di contrattare con l’Amministrazione in quanto la previsione di cui all’art. 86, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011 attribuisce natura provvisoria e temporanea all’informativa (ossia 12 mesi).
Il Prefetto, al venir meno delle circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, anche su “documentata richiesta dell’interessato”, deve a norma dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 aggiornare l’esito dell’informazione e la valutazione già effettuata in ordine alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa e renderla attuale adottando un’informativa liberatoria ovvero emettere una nuova informativa interdittiva, ove permangono le circostanze rilevanti in tal senso.
In questo ultimo caso il rinnovato provvedimento interdittivo, determinando un’ulteriore limitazione dell’attività d’impresa, può essere impugnato avanti al giudice amministrativo legittimando l’interessato a proporre istanza di applicazione del controllo giudiziario onde sottoporsi nelle more del giudizio amministrativo alla “vigilanza prescrittiva” del Tribunale che dovrà vagliare la sussistenza dei presupposti per detta applicazione.