A cura di Rossella Ceccarini
Corte di Cassazione Penale, sezione II, n. 38141/2022 del 15.07.2022 depositata il 10.10.2022
La Corte di Cassazione con la sentenza resa dalla sezione seconda penale n. 38141/2022 del 15.07.2022 depositata il 10.10.2022 si è pronunciata sulla sussistenza o meno del reato di intestazione fittizia di beni, quando la condotta incriminata – nella specie l’acquisto di un immobile – si inserisce nell’alveo di un più ampio disegno criminoso integrante il reato di riciclaggio del denaro.
La questione posta all’attenzione della Suprema Corte trae origine dalla condanna della ricorrente da parte del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma per il reato di trasferimento fraudolento di valori e per riciclaggio, aggravato dal danno di rilevante gravità. Nel mirino dei giudici era finito l’acquisto di un immobile in una località prestigiosa di vacanza.
La ricorrente aveva aperto a proprio nome un conto corrente, delegando il marito per le relative operazioni; sul conto era confluito il denaro provento dei delitti di bancarotta commessi dal marito con il quale vennero periodicamente versate al venditore, a mezzo di rimesse bancarie, le rate mensili del prezzo dell’immobile acquistato, fittiziamente intestato all’imputata medesima.
La Suprema Corte, nel definire il caso di specie, partendo dal presupposto giuridico che il delitto di riciclaggio è un reato a forma libera e può essere integrato anche mediante una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro e finalizzati a dissimulare la provenienza delittuosa del denaro, ha ritenuto che l’acquisto dell’immobile fosse da considerare come l’ultimo segmento della condotta prevista e punita dall’art. 648-bis cod. pen. e non reato autonomo.
Di seguito si riportano i più significativi passaggi estratti dalla sentenza della Suprema Corte : “…Nel caso di specie, però, alla luce della descritta ricostruzione del fatto, correttamente la Corte di appello ha evocato la figura del reato unico a formazione progressiva, considerato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il riciclaggio è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può consistere anche in una pluralità di distinti atti in sé leciti, realizzati a distanza di tempo l’uno dall’altro, purché unitariamente riconducibili all’obiettivo comune cui sono finalizzati, ossia l’occultamento della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che ne costituiscono l’oggetto: in questa ipotesi si configura proprio un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2, n. 7257 del 13/11/2019, Balestrero, Rv. 278374; Sez. 2, n. 29869 del 23/06/2016, Re, Rv. 267856; Sez. 2, n. 29611 del 27/04/2016, Re, Rv. 267511; Sez. 2, n. 52645 del 20/11/2014, Montalbano, Rv. 261624; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26250 del 22/06/2022, Petruzzella, non mass.).
La fittizia intestazione, dunque, ha costituito un segmento della più articolata condotta di riciclaggio che, considerata la clausola di riserva dell’art. 512-bis cod. pen. («salvo che il fatto costituisca più grave reato»), non può essere sanzionata una seconda volta”.