A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 43668 depositata il 17 novembre 2022 – Presidente Cassano, Relatore De Amicis

Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 43668 del 26 maggio 2022 (depositata il 17 novembre 2022), hanno risolto la seguente questione di diritto: “se, ai fini della revocazione della confisca ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n. 159 del 2011, nella nozione di ‘prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento’ debbano includersi, o meno, anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale”.

Tale questione era sorta a seguito di un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di ricomprendere nella nozione di “prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento” anche le prove preesistenti alla definizione del giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano però state dedotte, e perciò valutate, in conformità alla nozione di prova nuova come elaborata ai fini della revisione nel procedimento penale.

Il caso posto all’attenzione della Corte riguardava un’ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta riferita ad un’istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni disposta nei confronti del preposto.  Nel caso di specie il tema di prova era già stato introdotto nel corso del procedimento di prevenzione e le prove addotte erano tutte preesistenti alla formazione del giudicato che si intendeva superare attraverso l’istanza di revocazione.

Infatti tali prove risultano essere già state nella diretta disponibilità dei ricorrenti o avrebbero potuto esserlo attraverso un comportamento di ordinaria diligenza, ossia presentando nel corso del procedimento di prevenzione le medesime richieste che hanno portato alla acquisizione dei documenti successivamente prodotti con l’istanza di revocazione.

La Suprema Corte, con la menzionata sentenza, statuisce che la prova nuova, rilevante per la revoca della misura cautelare, “è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente, ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell’ambito del suddetto procedimento, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore”.

Per le Sezioni Unite l’istituto della revocazione non può costituire un facile strumento per riaprire fuori tempo massimo una sequenza procedimentale ormai conclusa; le nuove prove per rendere ammissibile tale istituto devono essere individuate in quelle che non è stato possibile dedurre perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli, incolpevolmente sconosciuti al momento del giudizio.


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CONFISCA DI PREVENZIONE: LE SEZIONI UNITE CHIARISCONO IL CONCETTO DI “PROVA NUOVA” RILEVANTE AI FINI DELLA REVOCAZIONE DELLA MISURA
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