A cura della Redazione

Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di whistleblowing il cui fine è quello di disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione Europea, tramite norme minime di tutela, indirizzate ad uniformare le normative nazionali.

La tutela prevista dalla normativa europea in materia di whistleblowing non fa differenza tra settore pubblico e settore privato. Le misure di protezione si estendono anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers. La tutela implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici. Inoltre, è prevista tutela anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. Qualora le segnalazioni siano false la direttiva stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni adeguate, oltre al risarcimento del danno. Si prevede inoltre che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi. La Direttiva sul whistleblowing prevede inoltre che debbano dotarsi di canali di segnalazione interni: tutti gli enti pubblici con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti; gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché gli enti privati che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti.

Mentre nel settore pubblico la normativa italiana è per la maggior parte in linea con la normativa europea, nel settore privato, tale tutela è assai limitata, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che abbiano adottato il modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.

I nuovi obblighi previsti dalla normativa imporrano alle imprese di rivedere e, se del caso, aggiornare i propri programmi di compliance e/o Modelli 231: da un lato, sarà essenziale valutare l’adeguatezza dei sistemi di segnalazione già implementati (o dotarsene per la prima volta) e, dall’altro, occorrerà assicurarsi di aver implementato presidi che consentano, anche con il ricorso a risorse esterne, di poter verificare le allegazioni oggetto delle segnalazioni ricevute con il dovuto grado di diligenza e tempestività.

Inoltre, sono stati attribuiti maggiori poteri all’Autorità Nazione Anticorruzione che vede infatti significativamente estese le proprie competenze, tanto che, in determinati casi, potrà ricevere segnalazioni esterne da parte di dipendenti per illeciti avvenuti nel settore privato e sarà l’autorità deputata a sanzionare le violazioni della nuova normativa.

La nuova normativa ha trovato anche il plauso dell’ANAC, lo stesso Presidente Giuseppe Busia, in un comunicato stampa, si è dichiarato soddisfatto dell’estensione delle competenze attribuite all’Autorità e ha ribadito l’importanza della tutela del whistleblower, che costituisce un “diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, estensione del diritto di libertà di espressione”.


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IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA WHISTLEBLOWING – DIRETTIVA UE1937/2019

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