A cura della Redazione
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI Penale, Sentenza n. 49124 del 02 novembre 2022 – depositata il 23 dicembre 2022
Con sentenza n. 49124 del 02 novembre 2022, depositata il 23 dicembre 2022, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza di sequestro dei conti correnti di una società che aveva ottenuto accesso ai finanziamenti garantiti dallo Stato per le Pmi durante l’emergenza Covid senza dichiarare che società del gruppo erano state raggiunte da informazioni interdittive antimafia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011.
Il ricorso proposto dall’indagato, nel riproporre le censure già dedotte dinanzi al Tribunale, deduceva violazione di legge e vizi di motivazione. In particolare, rilevava, con riferimento alla normativa che regola la concessione dei contributi in denaro, che l’ambito della preclusione soggettiva riguarda esclusivamente i destinatari di un provvedimento definitivo di misura di prevenzione mentre l’interdittiva antimafia rappresenta un provvedimento amministrativo di natura cautelare e preventiva. Inoltre, il fatto non è da considerarsi sussumibile nell’ipotesi di reato contestata avendo le società di cui l’indagato risulta legale rappresentante richiesto finanziamenti in epoca antecedente l’interdittiva stessa.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso ricorda che l’accesso alle agevolazioni economiche di varia natura, dal credito di imposta ai finanziamenti garantiti, è precluso solo nel caso il provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria sia definitivo evidenziando come il sequestro preventivo non può colpire la società che ha ottenuto il beneficio, se diversa da quella oggetto di interdittiva, solo perché il titolare della compagine è la stessa persona fisica. Non sono quindi condivisibili le argomentazioni del Tribunale che, sulla base di una lettura analitica e sistematica del Codice antimafia, fissa come presupposto imprescindibile per l’erogazione del contributo o il riconoscimento del credito di imposta, la cosiddetta “regolarità antimafia” del soggetto richiedente, sia persona fisica sia giuridica.
La Corte di Cassazione sottolinea inoltre come l’art. 84, lettera F, d.lgs. n. 159/2011 considera significative svariate vicende della vita della società in cui l’infiltrazione mafiosa sta per materializzarsi ma senza spingersi “a conferire rilevanza a ciò che accade in altri organismi societari, quand’anche facenti parte di uno stesso gruppo, di un medesimo consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese”.
Alla luce delle richiamate argomentazioni i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio il sequestro e disposto la restituzione delle somme.