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Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari – sentenza n. 2993/2022 del 15 novembre 2022

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2993 del 15 novembre 2022, ha stabilito che l’estinzione di una società successiva all’addebito definitivamente elevato in conformità al d.lgs. n. 231/2001 non impedisce la condanna dell’ente per un illecito ex d.lgs. n. 231/2001 se Pubblico Ministero e difesa avevano già raggiunto un accordo sull’applicazione della pena.

Il caso trae origine da una contestazione nei confronti di una società di un illecito amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per essere stato il delitto realizzato da persona fisica in posizione apicale, nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, in mancanza di adeguato programma di prevenzione. La società si era costituita nel procedimento depositando (con il consenso del Pm) un’istanza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta (ex art. 63 d.lgs. n. 231/2001). Successivamente la società era stata cancellata dal Registro delle imprese. Il Gip di Milano ha considerato irrilevante la cancellazione, in vista di “una fase esecutiva inevitabilmente fondata sulla fictio iuris della persistenza in vita del soggetto giuridico” ossia fingendo che l’ente sia ancora esistente.

Il Gip sottolinea infine come la cancellazione dal Registro delle Imprese non possa essere considerata quale causa ostativa alla pronuncia di sentenza pregiudizievole nei confronti della società in quanto tale pronuncia mira ad “impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l’effetto di paralizzare la risposta dell’ordinamento all’illecito dell’ente”.

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ILLECITI D.LGS. N. 231/01 LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE NON E’ OSTATIVA ALLA PRONUNCIA PREGIUSIZIEVOLE PER L’ENTE
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