A cura della Redazione
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, Sentenza n. 48553 del 21.10.2022 depositata il 21.12.2022
La Sezione II della Suprema Corte, con la sentenza n. 48553/2022, depositata il 21 dicembre 2022, nel rigettare il ricorso ha ritenuto giustificato il sospetto della provenienza illecita di importi utilizzati negli apparecchi di gioco VLT. Per la Corte, infatti, integra il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. l’introduzione di denaro di provenienza criminosa negli apparecchi di gioco VLT per poi rinunciare alla relativa giocata in modo da ottenere il rilascio di un ticket da portare all’incasso, del valore pari o poco inferiore alla somma effettivamente inserita nella macchinetta.
Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta, disposto dal Tribunale del Riesame della somma di €. 100.820,80, pari all’ammontare dei ticket riscossi dagli indagati per 13 giocate considerate “anomale” in quanto trattenute nella disponibilità del gestore e non trasmettesse alla società concessionaria.
Secondo la Corte di legittimità, le giocate erano da ritenersi anomale in quanto “le somme effettivamente ‘giocate’ erano di gran lunga inferiori a quelle inserite nelle macchinette e, successivamente, ‘ritirate’ sotto forma di ticket” ed il pagamento dei ticket avveniva con lo stesso denaro versato nelle macchinette. Tale meccanismo rappresenta un sistema per “ripulire” denaro di provenienza delittuosa quand’anche sopportando un “costo” rappresentato dal prezzo della singola giocata.
Nel confermare la provenienza illecita la Suprema Corte, con la menzionata sentenza, afferma che non è “esclusa, in diritto, la possibilità che il denaro suscettibile di condotte di riciclaggio possa provenire dal delitto di associazione a delinquere che è di per sé idoneo a generare un profitto, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente e, nei casi previsti dalla legge, in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine ed a prescindere da esso”.
I giudici della Corte di Cassazione hanno quindi affermato che “non è escluso il concorso tra il delitto di associazione a delinquere e quelli di ricettazione, riciclaggio o reimpiego laddove tale attività abbia ad oggetto il provento dei reati-fine cui il singolo sodale non abbia concorso (cfr., Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259587 – 01) ovvero quando la contestazione abbia ad oggetto beni di provenienza illecita che non sono il prodotto dell’associazione, bensì di altri associati o di terzi (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 46997 del 13/09/2016, D’Agostino, Rv. 268381 – 01; cfr., anche, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019, Musto Elvio, Rv. 278244 – 01, in cui la Corte ha affermato che tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all’art. 416 cod. pen. non vi è alcun rapporto di ‘presupposizione’, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all’art. 648-bis cod. pen., relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all’associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso”.