A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, Sentenza n. 3238 del 4 ottobre 2022 – depositata il 25 gennaio 2023

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3238 del 04.10.2022 depositata il 25.01.2023 ha sancito il principio per cui non può essere confiscato per equivalente il profitto del reato tributario commesso prima del 31 gennaio 2019, se il delitto si è prescritto, a nulla rilevando una precedente condanna non definitiva.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava due imputati per reati tributari assolti in appello per intervenuta prescrizione con conferma della confisca per equivalente del profitto del reato e delle pene accessorie.

Gli imputati adivano la Corte di Cassazione lamentando la violazione dell’art. 20 in relazione all’art. 157 c.p., sul rilievo che la prescrizione, quale causa estintiva del reato, impedisce automaticamente l’applicazione della pena, sia principale che accessoria, mentre nel caso di specie le pene accessorie non sono state revocate. Inoltre, veniva lamentata l’inosservanza degli artt.: 322-ter c.p.; 1, comma 75, lettera o), l. n. 90 del 2012; 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000; 25, secondo comma, Cost.; 7 CEDU; 1 e 2, primo comma, c.p. Vi sarebbe stata un’erronea applicazione retroattiva della sanzione della confisca per equivalente del profitto del reato, non ancora prevista ex lege al tempo dei reati per cui si procede: essa infatti è stata introdotta soltanto nel 2012, a fronte di fatti asseritamente commessi al più tardi nel 2011. Infine, si lamentava l’erronea applicazione degli artt. 322-ter c.p. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca per equivalente per incompatibilità con la sentenza di prescrizione del reato. La confisca per equivalente, infatti, avendo carattere afflittivo e, dunque, natura sostanziale di pena, non potrebbe essere applicata retroattivamente, diversamente dalla confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza. Da ultimo si lamentava la non applicabilità alla confisca per equivalente dell’art. 578-bis c.p.p., che presupporrebbe una formale sentenza di condanna, in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Secondo la difesa, pur trattandosi di una norma processuale, essa dispiega il suo principale effetto sul piano del diritto sostanziale: prima della sua entrata in vigore, in caso di proscioglimento per prescrizione non si sarebbe mai potuta applicare la sanzione della confisca per equivalente; dopo la sua entrata in vigore, invece, tale confisca risulta possibile all’esito di un apposito accertamento di responsabilità.

La Cassazione, annullando senza rinvio, ha accolto il ricorso rilevando come “la materia della confisca disposta a reato prescritto sia oggi regolata dall’art. 578-bis Cod. Proc. Pen. sulla cui portata le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza in corso sul punto, hanno statuito – con pronuncia del 29 settembre 2022 la cui motivazione deve ancora essere depositata – che trattasi di disposizione di natura anche sostanziale, soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost. Essa, dunque, non è applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente – trattandosi di confisca avente carattere afflittivo e, dunque, sostanzialmente sanzionatorio – ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter cod. pen., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lettera t), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter cod. pen.». Ne consegue che l’articolo 578-bis non è applicabile in ipotesi di confisca per equivalente, stante il carattere sanzionatorio della misura ablativa, ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 (entrata in vigore)”.

Il ricorso degli imputati è stato infine accolto anche per l’errata conferma delle pene accessorie. Esse, infatti, conseguendo di diritto alla sentenza di condanna non possono essere mantenute in nessun caso di proscioglimento dell’imputato anche se a seguito di estinzione del reato per prescrizione.


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LA CONFISCA PER EQUIVALENTE NON E’ RETROATTIVA NEI REATI TRIBUTARI
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