A cura della Redazione
La Guardia di Finanza durante Telefisco 2023 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle verifiche di adeguatezza e idoneità del modello organizzativo adottato dalla società dove gli indici più rilevanti approfonditi in sede di tale controllo sono la mappatura delle aree aziendali esposte al rischio-reato, la regolamentazione della formazione del personale, l’attuazione delle decisioni dei vertici aziendali, la gestione delle risorse finanziarie e la costituzione effettiva di un organismo di vigilanza. Infine, perché il modello possa dirsi efficacemente attuato, in aderenza al principio di separazione delle funzioni, l’ente dovrà essere in grado di documentare ogni operazione, in modo da consentire la ricostruzione a posteriori e l’individuazione dei soggetti che hanno effettuato e autorizzato la transazione, nonché dotarsi di un codice etico che formalizzi per gli appartenenti all’ente i principi aziendali, nel rispetto dei valori di legalità.
Funzionale a ciò è anche la predisposizione di un apparato sanzionatorio disciplinare interno e la creazione di un sistema di tutela da atti di ritorsione e discriminazione nei confronti dei whistleblower. In definitiva, la ricorrenza di tali elementi, rimessi al vaglio della magistratura, sarà determinante per valutare l’operato dell’ente, in termini di trasparenza, correttezza, lealtà nei rapporti con i propri portatori d’interesse, tra cui amministratori e soci ma anche la pubblica amministrazione e l’intero sistema economico.
Con riferimento ai reati tributari la Guardia di Finanza ha chiarito che in alcuni casi questi possono costituire la “fonte” della responsabilità della società. L’eventuale coincidenza tra il management e la compagine sociale costituisce un elemento da tenere in considerazione, con particolare riferimento al caso delle società a responsabilità limitata unipersonali, alla luce dei principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 45100 del 6 dicembre 2021, secondo cui occorre valutare nel concreto, caso per caso, se la contestuale punibilità dell’ente e del suo rappresentante legale per il medesimo fatto costituisca una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Tale accertamento, secondo la Suprema Corte, deve essere effettuato sulla base di criteri sia quantitativi, in termini di dimensioni dell’impresa e di struttura organizzativa della società, sia funzionali, fondati sull’impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e, dunque, di configurare una colpevolezza dell’ente disgiunta da quella dell’unico socio.
Con riferimento ai procedimenti penali per reati economici e di riciclaggio ed alla nomina da parte della difesa di un consulente tecnico, la Guardia di Finanza ha chiarito che quest’ultimo non è esonerato dagli obblighi antiriciclaggio nell’attività professionale svolta in tali procedimenti. Restano ferme le garanzie derivanti dal diritto ad un giusto processo di cui all’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, peraltro ribadite anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 26 giugno 2007 n. C-305/05, ove è stato sottolineato che la collaborazione attiva ai fini antiriciclaggio è limitata alle sole informazioni non direttamente pertinenti l’attività di difesa.