A cura della Redazione
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, Sentenza n. 4855 del 22 dicembre 2022 – depositata il 03 febbraio 2023
La Sezione II della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4855 depositata il 03.02.2023 precisa le condizioni per l’applicazione della non punibilità in materia di autoriciclaggio chiarendo che tale clausola non opera a favore dell’autore di varie fattispecie di reati presupposto che, ottenuti profitti illeciti in denaro, effettua sia operazioni di movimentazione bancarie sia plurimi acquisti di beni mobili e immobili allo stesso intestati.
Il caso portato all’attenzione degli Ermellini riguardava una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano che confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Monza che aveva condannato gli imputati alle pene di legge in ordine ai reati di acquisto e detenzione illecita di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo marjuana ed hashish aggravati dall’art. 61-bis c.p. (capo 1), autoriciclaggio (capi 2 e 3), intestazione fittizia di beni (capi 5, 6, 7 e 8), detenzione illecita di marjuana (capo 9). Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione le difese degli imputi. Tra i motivi di doglianza i ricorrenti evidenziavano: – violazione di legge in relazione all’art. 648-ter c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali posto che il (…) andava assolto dai capi nn. 2) e 3) dell’imputazione; difatti la punibilità va esclusa in tutti i casi in cui il denaro o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione personale ovvero la condotta non risulti concretamente idonea ad ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa, circostanze queste sussistenti nel caso di specie avendo il (…) utilizzato il denaro o tramite deposito in conti correnti personali o di persone a lui legate da vincoli familiari e di convivenza ovvero per l’acquisto di beni di uso personale; le operazioni erano quindi prive della capacità dissimulatoria e non avevano ostacolato l’identificazione dell’origine delittuosa del denaro; – violazione di legge in relazione all’art. 512-bis c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 5), 6), 7) e 8) dell’imputazione posto che l’imputato non aveva fittiziamente intestato i beni ad altri ma si era limitato a fare uso di beni altrui.
La Suprema Corte, nel rigettare l’impugnazione proposta dagli imputati, ha stabilito che “lo spostamento ovvero l’impiego in qualunque forma di rilevanti somme di denaro di provenienza illecita non può beneficiare della non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 648 ter 1 cod. pen., anche laddove tali condotte fossero finalizzate a meglio godere del denaro stesso o a far fronte a spese personali dell’autore del reato presupposto, perché si tratta di situazioni che naturalmente incidono in maniera decisiva sull’economia legale, compromettendola, sì da risolversi in una delle condotte sanzionate dal primo comma”. (Nel caso di specie si trattava di somme provento del traffico di stupefacenti che sono state dapprima spostate all’estero – in Croazia – e poi utilizzate per estinguere finanziamenti o effettuare acquisti, che, pur apparendo di natura personale, hanno comunque comportato l’inquinamento dell’economia legale considerato l’acquisto di immobili, compagini societarie, autovetture e motoveicoli di elevato valore).
Secondo la Suprema Corte la non punibilità per godimento personale va limitata “all’utilizzo del profitto illecito per ragioni strettamente contingenti ed esclusa quando per la pluralità degli acquisiti effettuati e dei trasferimenti verso altri conti correnti si manifesti una evidente attività di trasformazione del denaro in altri impieghi e beni con chiaro intento speculativo ed effetto decettivo. (…) Se l’intenzione del legislatore è stata quella di perseguire, attraverso l’introduzione della figura criminosa dell’autoriciclaggio, azioni che si sostanziassero in un inquinamento dell’economia, poste in essere dal medesimo autore del reato presupposto e successivamente a questo, questa esigenza certamente si rinviene laddove tali operazioni abbiano ad oggetto beni dal valore significativo (tra i quali certamente non possono che rientrarvi somme di denaro per decine di migliaia di euro), allorché vengano reimmessi in circolazione, ostacolando così il rinvenimento della loro origine illecita. Quindi se il mero godimento personale può facilmente individuarsi in situazioni che coinvolgono beni primari (si pensi al caso di scuola del soggetto che dopo aver commesso il furto di un genere alimentare lo consumi), lo stesso non può dirsi per il denaro, res di per sé capace di inquinare le attività economico-finanziarie in cui è riadoperato, per lo meno quando il suo ammontare raggiunga livelli significativi e sia impiegato per l’acquisto di diversi beni mobili ed immobili ovvero per operazioni bancarie tutte poste in essere dall’autore del delitto presupposto”.