A cura della Redazione

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione VI penale, ud. 1° febbraio 2023 (dep. 1° marzo 2023), n. 8963

La Sezione VI della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal Procuratore europeo delegato della sede di Palermo e ha annullato l’ordinanza (con rinvio per un nuovo giudizio) affermando che l’art. 30, par. 1, del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (“EPPO”) stabilisce che «almeno nei casi in cui il reato oggetto dell’indagine è punibile con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, gli Stati membri assicurano che i procuratori europei delegati siano autorizzati a disporre o a chiedere le misure investigative (tra le quali quella del) congelamento degli strumenti o dei proventi di reato, compresi i beni, di cui si prevede la confisca da parte del giudice competente (…)».

Il caso sottoposto alla Corte di Legittimità riguardava la conferma da parte del Tribunale di Ragusa del provvedimento del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta del Procuratore europeo delegato della sede di Palermo di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca diretta della somma di euro 25.000 o per equivalente sui beni di pari valore nei confronti di un imputato.

Nel caso in esame il soggetto sottoposto ad indagini era accusato di aver presentato una domanda di finanziamento agevolato e di contributo a fondo perduto nell’ambito di un progetto di interventi per sostenere gli imprenditori in difficoltà a causa dell’emergenza da COVID-19 e di aver così ottenuto indebitamente il contributo comunitario di 25.000 euro, dichiarando in quell’istanza falsamente di essere in regola con la normativa antimafia e dichiarando altresì l’insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, omettendo di dichiarare di essere stato condannato con sentenza irrevocabile e di essere stato sottoposto a sorveglianza speciale.

Il Procuratore europeo delegato della sede di Palermo al quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo ai fini di confisca diretta o per equivalente sui beni di pari valore nei confronti dell’imputato, ricorre in Cassazione sostenendo l’errore da parte del Tribunale d’appello che avrebbe escluso la legittimazione dello stesso a presentare richieste di applicazioni di misure “investigative” nell’ambito dei procedimenti aventi ad oggetto uno qualsiasi dei reati di sua competenza.

La doglianza è stata ritenuta fondata dalla Suprema Corte e da ciò consegue che va escluso che «per il reato di indebita percezione di erogazione in danno dell’UE, laddove non ricorra l’aggravante del danno o profitto superiore a 100.000 euro, di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 316-ter c.p., sia preclusa la possibilità per il Procuratore europeo delegato di chiedere o disporre una delle misure investigative elencate dal menzionato “EPPO”».

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E’ DA RITENERSI LEGITTIMO IL SEQUESTRO DA PARTE DEL PROCURATORE EUROPEO IN CASO DI INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI COMUNITARI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI DURANTE IL COVID-19

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