A cura di Rossella Ceccarini
Il decreto legislativo del 2 marzo 2023 n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, inserisce un nuovo reato presupposto (art. 54) inerente la responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 relativo alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29).
L’art. 54 d.lgs. n. 19/2023, intitolato “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”, stabilisce che: “Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportino la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.”.
Attraverso il successivo art. 55 si apportano alcune modifiche all’art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001 dedicato ai reati societari con anche l’inserimento della lettera s-ter per la fattispecie di false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019. In tali ipotesi alla società potrà essere applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
Da ultimo si evidenzia come all’art. 30 d.lgs. n. 19/2023, intitolato “Certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici”, si stabilisce che “quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici o di averli soddisfatti o garantiti in conformità dell’articolo 31”. Il medesimo art. 30 nel successivo periodo alla lettera b) precisa espressamente che “sono rilevanti ai fini dell’applicazione del primo periodo ‘le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, certificate dall’Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze delle anagrafi previste dall’art. 2, comma 1, lettera C) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313”.