A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV, sentenza n. 8476, udienza 20.10.2022, depositata il 27.02.2023

La Sezione IV della Suprema Corte con la sentenza n. 8476/2023 nell’annullare la sentenza di condanna del giudice di merito ha chiarito che nel caso di delega di funzioni, estesa ai sensi dell’art. 16 del Testo unico sulla sicurezza del lavoro, il delegante ha il dovere di individuare, quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni, un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie allo svolgimento corretto ed efficace della delega. Anche dopo il conferimento della delega, residua sempre in capo al datore di lavoro delegante il dovere di alta vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. In particolare la Corte ha ricordato che con riferimento all’ambito del diritto penale del lavoro si deve ritenere che alla concentrazione dei poteri e delle attribuzioni in capo ad alcuni soggetti, giustificata dalla necessità di un più proficuo esercizio, debba corrispondere in via generale una esclusiva responsabilità, sempre che si accerti che il consiglio delegante abbia assicurato il necessario flusso informativo ed esercitato il potere – dovere di controllo sull’assetto organizzativo adottato dal delegato.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte riguardava il ricorso proposto dal difensore di un amministratore delegato condannato per il delitto di lesioni colpose – aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro – ai danni di un dipendente della società da lui amministrata. L’imputato lamentava la contraddittorietà della motivazione quanto al contenuto e alla portata della delega di funzioni rilasciata dall’imputato ad altro amministratore delegato, direttore dello stabilimento dove era avvenuto l’infortunio. I giudici del Supremo Collegio hanno accolto il predetto motivo di ricorso relativo all’esatta individuazione del soggetto titolare della posizione di garanzia e alla portata della delega rilasciata dal CdA ad altro amministratore non imputato.

Secondo la Suprema Corte, nell’ottica di accrescimento della tutela del lavoratore, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che a seguito della delega gestoria l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, rimanendo in capo al consiglio di amministrazione residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo (Cass. pen., sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 4968). La delega di funzioni prevista dall’art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega. La delega di gestione, anche quando abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi. Con la delega ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario. Di contro, fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione, ma solo l’adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa – se del caso anche quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori – vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori. Il fatto che nel primo caso venga in rilievo il trasferimento di alcune funzioni e nel secondo caso la concentrazione dell’esercizio (rectius: della gestione) della funzione, determina conseguenze in ordine al contenuto della delega, nonché in ordine alla modulazione dei rapporti fra deleganti e delegati. Sotto il primo profilo, ad esempio, mentre nella disciplina dettata dall’art. 16, d.lgs. n. 81/2008 il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria, che, si ricorda, è rilasciata ad un soggetto già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 81/2008 gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti. Infatti, l’attività di vigilanza richiesta dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n.81/2008 è differente dal dovere di controllo imposto ai membri del consiglio di amministrazione deleganti, che, come visto, deve essere ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, e 2932, comma 2, c.c. In tale ultimo caso, stante la concentrazione dell’esercizio dei poteri in capo ad una figura che è già datore di lavoro, a carico dei deleganti si potrà configurare un dovere di verifica sulla base del flusso informativo e dell’assetto organizzativo generale e un vero e proprio potere di intervento anche con riferimento alla adozione di singole misure specifiche nel caso in cui vengano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, id est di situazioni di rischio non adeguatamente governate. In conseguenza della violazione di tali obblighi, potranno essere ritenuti responsabili di violazione alla normativa antinfortunistica e di eventi di danno occorsi ai lavoratori nell’esercizio dell’attività lavorativa. Non di rado nella elaborazione giurisprudenziale relativa alla materia della sicurezza sul lavoro, peraltro, si usa il termine delega di funzioni anche quando si fa riferimento a deleghe gestorie (Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2014, n. 4968, ha affermato che “in sostanza, in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione (…). In definitiva, anche in presenza di una delega di funzioni ad uno o più amministratori (con specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro), la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale complessa ed organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro”), ovvero, ai fini della individuazione del datore di lavoro quale soggetto responsabile della sicurezza, si opera un generico riferimento alla possibilità che nelle società di capitali sia rilasciata una delega “validamente conferita”, senza specificazioni ulteriori.


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SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA DI FUNZIONI DEL DATORE DI LAVORO: LA DELEGA ALLA SICUREZZA CHE SOLLEVA IL DATORE DALLA POSIZIONE DI GARANZIA