A cura di Rossella Ceccarini
T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, Sez. I, 28 febbraio 2023, n. 103
Con la sentenza n. 103/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna ha accolto il ricorso e ha chiarito come il “venir meno delle circostanze rilevanti di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, infatti, dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica, oppure perché ne controbilanciano, smentiscono ed in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo”.
Secondo il Tribunale Amministrativo la giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di pronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (in senso conforme, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 aprile 2019, n. 2324; Id., Sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4602; Id., Sez. III, 22 gennaio 2012, n. 292; Id., Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7002).
Il caso sottoposto al vaglio del T.A.R. per l’Emila Romagna riguardava l’accertamento del silenzio-rifiuto serbato dalla Prefettura di Bologna sull’istanza di aggiornamento presentata dalla società ricorrente tesa al rilascio di liberatoria antimafia. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l. 241/90, del Codice antimafia e dell’art. 97 Cost. sostenendo la sussistenza dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza.
Il T.A.R. con la sentenza n. 103/2023 del 28.02.2023 ha statuito la sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere dell’impresa richiedente il rilascio di liberatoria antimafia, in quanto trattasi di operatore economico che aspira ad avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, richiamando la conforme giurisprudenza, ha chiarito che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non può legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di pronunciarsi nuovamente, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa. In definitiva, il procedimento amministrativo, una volta attivato d’ufficio o su istanza di parte, deve essere concluso, sì da reputarsi illegittima una sospensione “sine die” (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. I, 9 luglio 2021, n. 648; T.A.R. Toscana, Sez. III, 2 marzo 2011, n. 410).