A cura di Rossella Ceccarini
Il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato sulla G.U. del 24 febbraio scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene nel Capo VII del Titolo II, dedicato alle “Disposizioni urgenti in materia di giustizia”, l’art. 38 dedicato alla crisi d’impresa.
Nel nuovo testo non è più contenuta la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 39 (oggi art. 38 d.l. n. 13/2023) che consentiva al debitore di raggiungere un accordo con Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps e Inail, per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative, mediante verbale sottoscritto davanti al tribunale, secondo il modello del verbale di conciliazione, all’esito di un procedimento che si sarebbe dovuto svolgere nelle forme del procedimento camerale.
L’art. 38 (disposizione in materia di crisi di impresa) mantiene invece invariate le altre disposizioni.
Il comma 1 dell’art. 38 prevede la concessione da parte di Agenzia delle Entrate di 120 rate nel caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto ex art. 23, c. 1, lett. a), CCI o dell’accordo ex art. 23, c. 1, lett. c), CCI incrementando così la rateizzazione già prevista dall’art. 25-bis, c. 4, d.lgs. n. 14/2019 prevista nella misura di 72 rate.
Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, abbiano raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, già prevista dall’art. 26, c. 3-bis, d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, per le procedure concorsuali e per i piani attestati di risanamento. Si tratta di una novità rilevante atteso che fino ad oggi il Codice della crisi non aveva espressamente regolamentato l’applicazione di questa fattispecie alla composizione negoziata.
Il comma 3 prevede che, al fine di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, l’imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal c. 3, lett. e), f), e g), del medesimo art. 17 (il certificato unico dei debiti tributari, i certificati dei debiti contributivi e per premi assicurativi e la certificazione sulla situazione debitoria complessiva rilasciata dall’agente della riscossione), una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’impresa attesta di avere richiesto, almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime. Quest’ultima disposizione si applica a tutte le istanze presentate alla data di entrate in vigore del decreto ed a quelle presentate sino al 31 dicembre 2023.
Il comma 4 prevede che l’assegnazione da parte della Cancelleria del domicilio digitale di ciascuna procedura sia rinviata.
Conclusioni
Le misure contenute nei commi da 1 a 3 dell’art. 38 d.l. n. 13/2023 sono volte ad agevolare l’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, mentre il comma 4 è finalizzato ad evitare problemi applicativi di spesa legati alla creazione del domicilio digitale per ciascuna procedura.
Si auspica che la disposizione presente nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 16 febbraio scorso che consentiva al debitore, nell’ambito della composizione negoziata, di raggiungere un accordo giudiziale con i creditori istituzionali per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi funzionale al buon esito della trattativa, superate le problematiche di copertura finanziaria, possa essere riproposta in sede di conversione in legge del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13.