A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8383 del 23 febbraio 2023 pubblicata il 23 marzo 2023
Con l’ordinanza n. 8383 pubblicata il 23.03.203 la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di sequestro preventivo – ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – della totalità delle partecipazioni di una società e dell’intero suo compendio aziendale, essendo il custode giudiziario chiamato a gestire l’impresa solo dal giorno dell’esecuzione della misura, ai fini dell’adempimento dell’obbligo dichiarativo in relazione all’anno in cui la misura ha avuto esecuzione, da assolversi l’anno successivo, soggetti passivi delle imposte, obbligati pertanto anche a presentare la dichiarazione, sono da considerare sia l’imprenditore sequestratario che il custode giudiziario per le rispettive porzioni d’esercizio, in quanto distintamente tenuti, rispetto a queste, alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali”.
Il caso sottoposto al vaglio degli Ermellini riguardava un ricorso per cassazione proposto da Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2409 c.c. e 92 e 93 disp. att. cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La impugnata sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello proposto da Agenzia delle Entrate avverso una sentenza emessa dalla C.T.P. di Bari che aveva accolto il ricorso proposto da una s.r.l. (dichiarata fallita) a cui era stato notificato (presso l’allora legale rappresentante) avviso di accertamento per omessa dichiarazione annuale dei redditi ritenendo non esservi stato un comportamento omissivo della società, atteso che l’amministratore giudiziario, che peraltro non aveva ricevuto questionario ed invito, era stato autorizzato dall’autorità giudiziaria a non presentare la dichiarazione, alla stregua di un provvedimento di cui l’Agenzia delle Entrate era stata dal medesimo informata. La s.r.l., in persona dell’amministratore giudiziario, aveva infatti impugnato l’avviso eccependo l’omessa notifica degli atti preposti, l’insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno delle tese tributarie e l’erroneità di queste ultime sotto vari profili.
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, nell’accogliere il ricorso, ha richiamato due recenti pronunce della stessa Suprema Corte (Cass., Sez. V, n. 6111 dell’01.03.2019 e Cass., Sez. V, n. 29487 del 21.10.2021) espressamente concordi nell’affermare che, segnando l’esecuzione della misura cautelare reale il momento d’inizio della gestione dell’impresa da parte del custode giudiziario, in riferimento all’anno immediatamente precedente, ed “a fortiori” agli anni ancor più risalenti, “contribuente”, ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, è l’imprenditore sequestratario, che è tenuto alla presentazione della dichiarazione e, per l’effetto, in quanto soggetto passivo delle imposte, è legittimo destinatario dell’eventuale notificazione di avviso di accertamento, quale momento di emersione della pretesa impositiva, le cui eventuali conseguenze solo in via di fatto ridondano sul compendio oggetto di misura. Quanto all’individuazione dell’anno immediatamente precedente, in Sez. V, n. 6111/2019, l’arco temporale considerato dalla C.C. coincideva con l’intero esercizio annuale nel corso del quale l’imprenditore sequestratario aveva svolto l’attività, per essere l’amministratore giudiziario subentrato solo nell’esercizio successivo, in pendenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Invece, in Sez. V, n. 29487/2021, venivano in conto finanche anni anteriori a quello immediatamente precedente. Sulla base di tale orientamento il giorno dell’esecuzione della misura segna lo spartiacque temporale tra la porzione d’esercizio afferente all’imprenditore non ancora sequestratario e quella, simmetricamente, afferente all’amministratore giudiziario: talché, nell’anno successivo, l’uno e l’altro sono distintamente tenuti, per le rispettive porzioni d’esercizio, alla presentazione di una dichiarazione parziale, cui ciascuno è “ex se” obbligato, salvo che, in ossequio al dovere di cooperazione gravante sull’imprenditore sequestratario con l’amministratore giudiziario (oltretutto nel suo interesse, per il caso di ritorno nella disponibilità del compendio), i due concordino nella presentazione di una dichiarazione congiunta, della quale paritariamente si assumono la responsabilità, sulla base della documentazione, dal primo, resa disponibile e, dal secondo, comunque acquisita o reperta.