A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 23962 del 10.02.2023, depositata il 05.06.2023
La Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23962 depositata il 05.06.2023 ha dichiarato che il sequestro preventivo in caso di accordo tra contribuente e Fisco deve tenere presenti i ratei già versati.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava un ricorso per l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato l’appello avverso il provvedimento emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale che non aveva accolto la richiesta di restituzione delle somme sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento iscritto a carico di (…) per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti per un importo complessivo di euro 1.463.718,06). La ricorrente nell’impugnare tale decisione lamentava l’errata determinazione del profitto che deve essere ridotto in quanto frutto di erronea duplicazione sanzionatoria.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 23962, ha ricordato che il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (Sez. 3, n. 4958 dell’11/10/2018). Secondo gli Ermellini non rilevano, pertanto, l’eventuale mancato computo della compensazione da parte dello Stato ed il conseguente non aggiornamento del c.d. cassetto fiscale, in quanto tali operazioni, successive alla presentazione del modello indicato, sono soltanto ricognitive del rapporto obbligatorio tra Amministrazione e contribuente, senza alcun effetto costitutivo o modificativo (Sez. 3, n. 23027 del 23/06/2020; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023; Sez. 3, n. 3773 del 14/01/2022). Da ciò consegue che il profitto del reato, corrispondente alla somma non versata in conseguenza della condotta decettiva, deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata, non rilevando le vicende successive alla consumazione del reato.
Il versamento postumo delle somme non pagate può determinare, semmai, una riduzione della somma da confiscare e certamente comporta la sterilizzazione dell’operatività della confisca se il contribuente si impegna al versamento del dovuto nei termini riconosciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda) (Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti, Rv. 267334 – 01; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Rv. 266037 – 01), con conseguente esclusione della paventata c.d. duplicazione sanzionatoria.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, ma deve essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione, poiché, altrimenti, verrebbe a determinarsi un’inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 e n. 6635 del 08/01/2014).