A cura di Rossella Ceccarini

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Terza, sentenza n. 5897 del 25.05.2023, pubblicata il 15.06.2023

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5897 pubblicata in data 15.06.2023, nell’accogliere l’appello proposto, ha ritenuto che la giurisprudenza più recente, anche della stessa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2023, nn. 1700 e 1719), ha superato l’impostazione per cui le misure di self-cleaning sono irrilevanti se adottate nel corso della gara, in quanto destinate a valere solo per il futuro, in favore di una lettura maggiormente in linea con i principi europei per cui le predette misure vanno sempre valutate dalla stazione appaltante. La direttiva 24/2014/UE non impedisce, infatti, la valutazione delle misure di self-cleaning assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell’offerta.

La vicenda sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato verte sulla mancata valutazione, nell’ambito di un giudizio di inaffidabilità professionale tracciato dalla (…) nei confronti di (…), delle misure di self-cleaning (allontanamento del management ed esclusione dalla compagine consortile di una delle consorziate interessate da gravi illeciti professionali), adottate in corso di gara. A parere del ricorrente la pronuncia di primo grado aveva ritenuto irrilevanti le operazioni di self-cleaning adottate in corso di gara, ritenendo che l’efficacia delle stesse varrebbe solo per il futuro e non potrebbe retroagire fino al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione già in corso.

Con la sentenza n. 5897 il Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno sottolineare che, pur in presenza di cause di esclusione obbligatorie, l’art. 80, comma 7, del Codice dei contratti consente all’operatore economico di provare di “aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Sempre secondo il Consiglio di Stato è stato anche chiarito in giurisprudenza che tale interpretazione è maggiormente conforme alla ratio dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 80, comma 7, del Codice dei contratti, che ha “finalità conservativa e al tempo stesso mira a garantire il committente pubblico rispetto all’affidabilità professionale del contraente privato” (cfr. sentenza n. 9782/2022). Analogamente, la giurisprudenza nazionale più recente (cfr. CGA, 13 luglio 2022, n. 829), facendo, invero, applicazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 gennaio 2021 (causa C-387/19), ha affermato che le misure di ravvedimento operoso possono essere poste in essere “in qualunque fase della procedura che preceda l’adozione della decisione di aggiudicazione” (cfr. § 29 della sentenza). Dalle suindicate coordinate ermeneutiche si ricava, dunque, il principio secondo cui la direttiva 24/2014/UE non impedisce la valutazione delle misure di self-cleaning assunte in corso di gara, relative a fatti insorti dopo la presentazione dell’offerta.


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LE MISURE DI SELF-CLEANING SONO RILEVANTI SE ADOTTATE NEL CORSO DELLA GARA

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