A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 26499 del 15.02.2023, depositata il 20.06.2023

La Sezione Terza Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26499 ha affermato che in una confisca è irrilevante ai fini della restituzione del bene al terzo interessato la delibera societaria che ha previsto la distribuzione di dividendi.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguarda un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania di conferma dell’ordinanza di rigetto emessa dal G.I.P. del medesimo Tribunale riferita alla richiesta di una socia della (…) s.p.a. di distribuzione in proprio favore di una somma a titolo di dividendo. Nel ricorso per cassazione si lamentava la violazione degli artt. 125, comma 3, c.p.p., 111 Cost. e 104-bis disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte ha evidenziato come la ricorrente si qualifichi espressamente in guisa di “terza interessata avente diritto alla restituzione delle somme sequestrate”. Tale terzietà, tuttavia, presuppone che il soggetto in questione vanti in ordine ai beni materialmente staggiti un diritto soggettivo assoluto o che comunque determini una relazione sostanzialmente immediata fra lui ed il bene, tale che il bene, se liberato, dovrebbe essere a questo restituito; presuppone, in altre parole che tale terzo si professi proprietario dei beni in questione o comunque titolare di una posizione soggettiva, che sia un diritto reale di garanzia ovvero un diritto personale di godimento, opponibile allo spossessamento derivante dalla confisca (nel senso ad esempio della prevalenza del pignoramento, se eseguito prima dell’avvenuto sequestro preventivo, sulla confisca) (cfr. Cass., Sezione III Penale, 3 agosto 2021, n. 30294).

Secondo gli Ermellini nel caso in esame, invece, la (…), qualificandosi socia della s.p.a., sostiene che il sequestro preventivo sarebbe a lei inopponibile nella misura in cui la società aveva deliberato la assegnazione ai soci dei dividendi degli utili sociali maturati ad una certa epoca; una tale posizione soggettiva è, però, qualificabile come mero diritto di credito (sulla insorgenza di una mera posizione creditoria in capo ai soci e debitoria a carico della società a seguito della deliberazione della distribuzione degli utili di bilancio, cfr. Cass., Sezione V Civile, 19 ottobre 2001, n. 12793), e non è certamente opponibile alla confisca e, pertanto, neppure al sequestro, atteso che la stessa, sino al momento dell’adempimento da parte del soggetto debitore, non consente di evidenziare l’esistenza di una relazione immediata fra il terzo ed il bene sottoposto a sequestro tale da escludere la confiscabilità e, comunque, da determinare la restituzione a questo del bene staggito.


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CONFISCA E RESTITUZIONE DEL BENE AL TERZO INTERESSATO

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