A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Civile, ordinanza del 27 giugno 2023, n. 18310

La Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18310 nel rigettare il ricorso ha affermato il seguente principio: «In tema di procedimento prefallimentare, posto che l’ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2014 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell’agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione».

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava il rigetto da parte della Corte d’Appello di Roma del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di una s.r.l. La società ha proposto ricorso in cassazione lamentando tra i motivi del ricorso il rigetto dell’istanza di rinvio fondata sulla richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti dinanzi al Fisco.

La Suprema Corte con l’ordinanza n. 18310 del 27.06.2023 ha affermato che, da un lato, il liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese non è legittimato alla richiesta di definizione agevolata, e che, dall’altro lato, «nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione, e non quelli sopravvenuti: la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (tra varie, Cass. n. 16180/17; n. 19682/17; n. 5573/23, punto 3.5). La corte d’appello ha dunque acclarato, e l’accertamento non è stato contestato, che sussistevano tutti i presupposti per il fallimento, a fronte dei quali ha rimarcato che la società non aveva fornito alcuna indicazione circa le fonti di reperimento della liquidità necessaria a far fronte al pagamento occorrente per procedere alla rottamazione dei carichi».


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CRISI D’IMPRESA: DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E RICHIESTA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE PER LA RISCOSSIONE

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