A cura di Rossella Ceccarini
Con informazione provvisoria del 22 giugno 2023, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno risolto la seguente questione di diritto: “se, in caso di fallimento dichiarato anteriormente alla adozione del provvedimento cautelare di sequestro preventivo, emesso nel corso di un procedimento penale relativo alla commissione di reati tributari, avente ad oggetto beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale, indagato e, comunque, soggetto inciso dal provvedimento cautelare, per effetto della apertura della procedura concorsuale operi o meno quale causa ostativa alla operatività del sequestro ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del D.L.vo n. 74 del 10 marzo 2000, secondo il quale la confisca e, conseguentemente il sequestro finalizzato ad essa, non opera nel caso di beni, pur costituenti il profitto o il prezzo del reato, se questi appartengono a persona estranea al reato”.
Risolvendo la questione loro sottoposta, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’avvio della procedura fallimentare non impedisce il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari di beni attratti alla massa fallimentare. In attesa delle motivazioni questa la conclusione raggiunta dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione, cristallizzata in un’informazione provvisoria depositata in data 22.06.2023. Al centro della questione, lungamente dibattuta dalle Sezioni semplici, c’è il contrasto fra le misure cautelari patrimoniali e la sottoposizione a procedura fallimentare del soggetto destinatario della misura.