A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 29346 dell’08.03.2023 depositata il 06.07.2023

La Sezione Seconda della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29346 depositata il 06.07.2023 nel rigettare i ricorsi ha affermato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.

Il caso riguarda un ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato agli imputati (…) la pena concordata per il reato di cui all’art. 648-bis c.p., con il quale si lamentava la mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 640-ter c.p.

Secondo la Suprema Corte commette il reato chi accetta il transito tramite bonifico sul proprio conto del denaro proveniente da frode informatica perpetrata da terzi. Nel caso di specie gli autori dei delitti presupposti avevano autonomamente conseguito il profitto del loro reato, così che la successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, così come impone, in generale, la clausola di riserva prevista dall’art. 648-bis c.p. La condotta degli imputati si colloca invece in un momento successivo, quando sorge l’esigenza di ripulire il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa del medesimo: una condotta, dunque, esattamente inquadrabile in una delle tipiche ipotesi previste dall’art. 648-bis c.p.


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COMMETTE IL REATO DI RICICLAGGIO CHI ACCETTA IL TRANSITO TRAMITE BONIFICO SUL PROPRIO CONTRO DEL DENARO PROVENIENTE DA FRODE INFORMATIVA PERPETRATA DA TERZI
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