A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 30520 del 15.03.2023 depositata il 13.07.2023

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30520 del 2023 si è espressa riaffermando la “legittimità della confisca di un immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato (bene principale) del quale il terreno segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della prevenzione (Sez. 2, n. 40778/2021)”.

Il caso preso in esame riguardava il rigetto da parte della Corte d’Appello di Catanzaro – Sez. Misure di prevenzione di un’impugnazione proposta da (…) e dalla terza interessata (…) avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 20 settembre 2021, che confermava la confisca della ditta individuale denominata (…) poi denominata (…) e del relativo complesso di beni aziendali e dei rapporti in valuta con saldo superiore a 1.000,00 euro. Hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori e procuratori speciali, la ditta (…) e la terza interessata (…).

La Suprema Corte ha ritenuto i ricorsi fondati annullando il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro. La sentenza ricorda che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 02/02/2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605). Inoltre, prosegue la Corte, in tema di confisca di prevenzione spetta alla pubblica accusa la prova della sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto abbia la titolarità o la disponibilità e il suo reddito o l’attività economica espletata, mentre è onere del proposto, che deduca eccezioni o argomenti difensivi, giustificare, sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, la legittima provenienza dei beni, perché è il proposto che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. II, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679). Sul principio della c.d. “accessione invertita”, evocato dalla Corte territoriale, viene poi affermato che deve ritenersi legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un’utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato – bene principale – del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della prevenzione (Sez. II, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195). Con criterio analogo, seppure applicato a circostanze di fatto diverse, si è statuito, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, che, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l’impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori “pro quota” (Sez. II, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211).


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LA CONFISCA DI PREVENZIONE APPOSTA AL FABBRICATO COSTRUITO CON PROVENTI ILLECITI SU ESTENDE AL FONDO DI PROVENIENZA LECITA
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