A cura di Rossella Ceccarini
Nella seduta del 12 luglio, con 182 voti favorevoli e 97 contrari, la Camera ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale (il testo A.C. 1038-75-A), approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023, contenente le modifiche introdotte in sede referente dalla VI Commissione Finanze, che ne aveva concluso l’esame il 5 luglio 2023. Il testo è passato in data 13 luglio all’esame del Senato.
Nell’art. 9 del d.d.l. sono contenute importanti novità non solo in tema di fiscalità per la crisi d’impresa ma anche in relazione all’estensione della transazione fiscale a tutti gli istituti disciplinati dal CCII. In particolare, è prevista la delega al Governo di adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. L’art. 9 prevede che nell’esercizio di tale delega, con riferimento all’ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, il Governo dovrà:
1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese, comprese quelle minori e le grandi imprese, che fanno ricorso ai predetti istituti, distinguendo tra: A) istituti liquidatori, da cui discende l’estinzione dell’impresa debitrice, per i quali il reddito d’impresa si determina sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo unico; B) istituti di risanamento, che non determinano l’estinzione dell’impresa, per i quali si applica l’ordinaria disciplina del reddito d’impresa, con conseguente adeguamento degli obblighi e degli adempimenti, anche di carattere dichiarativo, da porre a carico delle procedure liquidatorie, anche relativamente al periodo d’imposta precedente;
2) estendere agli istituti liquidatori nonché al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente previsto ai fini dell’IVA per la liquidazione giudiziale;
3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal CCII l’applicazione delle disposizioni degli artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. n. 917/1986, nonché dell’art. 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, d.p.r. n. 633/1972, e l’esclusione dalle responsabilità previste dall’art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2560 c.c.;
4) introdurre disposizioni che disciplinino gli effetti derivanti dall’accesso delle imprese a uno dei predetti istituti relativamente: A) al rimborso e alla cessione dei crediti d’imposta maturati nel corso delle procedure, prevedendo che, nelle procedure liquidatorie, tali operazioni siano possibili anche prima della chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da parte dell’Amministrazione finanziaria; B) alla notificazione degli atti impositivi, prevedendone l’obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali sia dell’impresa debitrice e attribuendo nelle procedure liquidatorie la legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in ogni caso, quella dell’impresa debitrice;
5) prevedere la possibilità di raggiungere un accordo sul pagamento parziale o dilazionato dei tributi, anche locali, nell’ambito della composizione negoziata, prevedendo l’intervento del tribunale, e introdurre analoga disciplina per l’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Collegamento al sito: https://www.camera.it/leg19/126?pdl=1038-A