A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I, ordinanza n. 23322 del 26 giugno 2023 depositata il 01.08.2023
La Prima Sezione della Suprema Corte con l’ordinanza n. 23322 ha accolto il ricorso confermando il proprio orientamento, ossia che, in caso di società cancellata dal Registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al Registro delle imprese.
La Corte di Cassazione ha emanato un’ordinanza al termine di un procedimento riguardante la pronuncia di fallimento da parte del Tribunale di Vicenza nei confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci con responsabilità illimitata su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l’accoglimento di un reclamo da parte della Corte d’Appello di Venezia presentato dai soci principali coinvolti nella vicenda. La Corte d’Appello aveva osservato che la notifica dell’istanza di fallimento non era stata nemmeno tentata nei confronti della società debitrice, ma era stata notificata solo ai suddetti soci durante un’udienza già tenutasi, violando così il principio del contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo tra i vari motivi l’errore commesso dalla Corte territoriale che avrebbe ritenuto che la notifica in questione non fosse stata effettuata nei confronti della società debitrice, senza però acquisire la prova delle azioni compiute dalla Cancelleria che a sua volta aveva eseguito la notifica (del ricorso e del decreto di convocazione) all’indirizzo Pec della società, come indicato nel Registro delle imprese.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso ritenendo, conformemente al proprio orientamento, che “in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell’art. 15, comma 3, L. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese” (C. Cass. n. 25701/2017, n. 602/2017 e n. 17946/2016).
Da ultimo la Suprema Corte ha precisato che l’irritualità della convocazione dei soci illimitatamente responsabili non impedisce di acclarare l’erroneità della constatazione compiuta dalla Corte distrettuale rispetto alla società debitrice. Infatti, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili l’obbligo di convocazione di questi ultimi, sancito dall’art. 147, comma 3, l. fall., trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (la cui nullità travolge anche la prima, mentre non è vero il contrario), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificatamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società.