A cura di Rossella Ceccarini
Il 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la l. n. 137/2023 di conversione del d.l. n. 105/2023, che introduce norme anche in materia di reati ambientali e di responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001.
In particolare, l’articolo 6-ter (‘Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato’), introdotto dalla legge di conversione, apporta modifiche:
– al d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), al fine di trasformare da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti di cui all’art. 255, comma 1. Rimane inalterata la fattispecie, ma viene trasformata la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro nella pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi;
– al d.lgs. n. 231/2001, al fine di estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di turbata libertà degli incanti e in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Viene apportata una modifica all’art. 24 (recante la responsabilità amministrativa da reato per indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), al fine di inserire fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
La lett. b, n. 1, modifica l’art. 25-octies.1 (recante la responsabilità amministrativa da reato per delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), inserendo un comma 2-bis volto a prevedere tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.);
– al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di delitti contro l’ambiente. La lett. a) modifica l’art. 240-bis, comma 1, c.p. relativo ai reati che consentono, nel caso di condanna o patteggiamento, la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito (confisca in casi particolari), al fine di aggiungere a tali reati:
l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).