A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 43503 dell’01.12.2022 depositata il 26.10.2023
La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 43503 dell’01.12.2022 depositata in data 26.10.2023 ha ribadito che “il reato di riciclaggio si consuma nel porre in essere operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso dei veicoli, impedisce il collegamento degli stessi con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Per la configurabilità del reato, inoltre, non è necessario che sia efficacemente ‘impedita’ la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ‘ostacolata’” (cfr., in precedenza, Sez. 2 del 9 marzo 2015, n. 26208, Rv. 264369).
La questione devoluta alla Suprema Corte riguardava lo stabilire in che data fosse effettivamente stato consumato il delitto di riciclaggio in relazione alla formulazione del capo d’imputazione, che collocava tra il (…) il tempus commissi delicti, specificando altresì che detto delitto è stato integrato con la produzione da parte del condannato di una fattura falsa datata 20 agosto 2018.
Nella motivazione gli Ermellini hanno confermato l’orientamento già espresso dalla stessa Corte (Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, Rv. 277080), ossia che il delitto di riciclaggio è una «fattispecie a consumazione anticipata, che si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato e non di tentativo nei confronti del soggetto che, fermato al momento dell’imbarco di un furgone per l’estero e trovato in possesso di più ciclomotori provento di furto occultati nel bagagliaio, esibiva alla polizia documenti relativi ad altri e diversi ciclomotori)».
Trattandosi, pertanto, di reato ‘a consumazione anticipata’, non rileva che il bene oggetto di riciclaggio sia stato messo in circolazione molti anni dopo rispetto alla data della sua acquisizione.