A cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, informazione provvisoria n. 14/2023, 26/10/2023, rel. P. Silvestri
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con l’informativa provvisoria n. 14/2023 emessa nella Camera di Consiglio del 26.10.2023 si sono espresse sulla seguente questione controversa:
“Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto – già stabilito dall’art. 12-sexies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall’art. 240-bis, comma 1, c.p. – di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell’art. 31 l. n. 161/2017”.
Soluzione adottata: affermativa, fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 ric. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017.