A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 44022 del 12.10.2023 depositata il 02.11.2023

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44022 del 12.10.2023 pubblicata il 02.11.2023, nel respingere i ricorsi, ha stabilito che, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni.

Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguardava dei ricorsi proposti da (…) avverso il decreto della Corte d’Appello di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione che, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Trapani, aveva disposto la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale di plurime società riferibili al proposto revocando la confisca di alcuni beni di proprietà della (…) di (…) e confermando nel resto il provvedimento impugnato. Ricorrevano per Cassazione con un unico atto gli avv.ti (…) nell’interesse di (…) e dei terzi lamentando la violazione dell’art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alla perimetrazione delle confische e all’applicazione del giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi dell’intero nucleo familiare nonché con riguardo alla ricomprensione nel quantum confiscabile anche di importi di derivazione lecita.

La Corte di Cassazione nelle motivazioni ha rilevato che, con riguardo alla confisca, la giurisprudenza ha precisato che l’assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 c.p.p., e che il giudice può valutare autonomamente anche i fatti oggetto di un procedimento archiviato, in quanto solo l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile di assoluzione impedisce di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438-02; Sez. 5, n. 50202 del 08/10/2019, Rv. 278049-01).

Sempre secondo gli Ermellini la Corte distrettuale ha giustificato la riconduzione nell’ambito del giudizio di sproporzione delle somme riscosse quale rimborso titoli, segnalando come, a fronte dei redditi irrisori percepiti negli anni precedenti, il (…) avesse visto un improvviso, cospicuo e ascendente incremento delle proprie entrate per tutto il periodo di accertata pericolosità, a partire dal 2007, situazione che in assenza di prova circa la provenienza degli investimenti originari ha fondato la valutazione di illiceità di dette risorse. Il motivo come formulato pecca, peraltro, di genericità in quanto la difesa non ha spiegato quali disinvestimenti e rimborsi ricadenti nel periodo di pericolosità derivino da operazioni finanziarie temporalmente risalenti ad epoca precedente il 2007, limitandosi a richiamare un passaggio della relazione peritale senza chiarire natura, epoca ed entità delle somme contestate. La Cassazione ha ricordato che la stessa Corte ha chiarito che, in tema di confisca di prevenzione, la presunzione di illecita provenienza dei beni ha natura di presunzione relativa e per l’assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del soggetto inciso è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01), onere nella specie non assolto.


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CONFISCA DI PREVENZIONE E PRESUNZIONE DI ILLECEITA’ DEI BENI
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