Comunicato ANAC dell’08.11.2023

A cura di Rossella Ceccarini

Al fine di aiutare le amministrazioni ad individuare eventuali violazioni, ANAC con il comunicato emanato l’8 novembre 2023 ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito all’ammissibilità delle modifiche soggettive del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.

Secondo ANAC nei casi di modifiche soggettive al contratto è necessario prestare attenzione alle violazioni su cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione di società. Le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare approfondimenti per accertare che la modifica non sia finalizzata ad eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.

ANAC suggerisce, tra le operazioni di modifica aziendale che comportino una successione nei rapporti pendenti, di valutare attentamente la cessione di azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione di società consigliando alla stazione appaltante di verificare che il soggetto subentrante sia legittimato a proseguire l’esecuzione del contratto in sostituzione dell’originario affidatario. Inoltre sarà necessario acquisire tutte le informazioni utili alla corretta identificazione dell’operazione aziendale, per escludere che la successione nel contratto violi il principio di rotazione.

Ancora, una violazione del principio di rotazione potrebbe ravvisarsi più facilmente nel caso di cessione di azienda, qualora l’operazione non abbia ad oggetto un settore specifico dell’azienda, dotato di sufficiente autonomia operativa e dedicato a specifiche attività aziendali. In questo caso l’operazione potrebbe dissimulare una cessione del contratto, che rimane vietata, e nell’ipotesi di subentro del contraente uscente, non invitato in virtù dell’applicazione del principio di rotazione, una violazione del codice.

Secondo ANAC altri elementi utili al fine di individuare una violazione sono la fase dell’esecuzione del contratto in cui sia intervenuto il subentro – se ad inizio contratto oppure al termine dello stesso –, oppure la tipologia, il settore e l’area merceologica nei quali il contraente subentrante abbia operato in precedenza.

Nel comunicato si legge che “Ciascuno di questi elementi non è di per sé idoneo a fondare il giudizio circa la lesione del principio di rotazione ma, insieme agli altri elementi di indagine raccolti dalla stazione appaltante rispetto alla fattispecie concreta esaminata, costituisce un indice a fronte del quale la stessa è tenuta ad effettuare gli idonei approfondimenti”.

MODIFICHE SOGGETTIVE AL CONTRATTO E VIOLAZIONI DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE SU CESSIONE DI AZIENZA, TRASFORMAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETA’

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