A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione II Penale, sentenza n. 50037 del 14.11.2023 depositata il 15.12.2023

La Sezione Seconda Penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50037 del 14.11.2023 depositata il 15.12.2023, nel rigettare il ricorso si è uniformata correttamente al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, la disposizione di cui all’art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, introdotta dal d.lgs. n. 158/2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (in motivazione la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura) (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D’Angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038).

La questione su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte di Cassazione riguarda un’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede cautelare, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale, a sua volta, il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo di conti correnti, partecipazioni societarie e patrimoni aziendali intestati o nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, con funzioni di comando, aggravata dalla finalità di agevolazione della ’ndrangheta e dedita alla commissione di una serie di reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e connessi reati di dichiarazione infedele dei redditi e dell’IVA, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei proventi di delitto e concorrenza sleale, delitti alcuni dei quali contestati anche come reati-fine. Secondo l’accusa, il ricorrente avrebbe avuto ruolo primario come costitutore e gestore di fatto della società ma operante in Italia mediante una stabile organizzazione che gestiva almeno mille sale per la raccolta di puntate su giochi e scommesse anche attraverso siti non autorizzati, regolarizzando, a partire dal 2015 e fino al 2017, solo parte dell’attività (quella relativa ai giochi sul territorio) ma non quella delle scommesse on-line, realizzando ingentissimi profitti in violazione delle norme fiscali e di quelle anti-riciclaggio.

Ha fatto ricorso in appello il (…) deducendo tra l’altro anche la violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B dell’imputazione (art. 4 d.lgs. n. 74/2000), nonostante, nelle more, la società avesse dato ampia prova della propria solvibilità, stipulando gli atti di adesione con l’Agenzia delle Entrate in data 28 giugno 2021 ed adempiendo puntualmente ai relativi pagamenti.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso escludendo che l’impegno assunto dal contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate possa essere valutato quale prova di solvibilità.


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LA PROMESSA DI PAGARE L’IMPOSTA EVASA IN BASE ALLE DOVUTE PROPORZIONI INCIDE SU SEQUESTRO E CONFISCA
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