A cura di Rossella Ceccarini

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III Penale, sentenza n. 7439 del 22.11.2023 depositata il 20.02.2024

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda un’ordinanza emessa dal Tribunale cautelare di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto l’appello proposto dal curatore del fallimento della società (…) avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva respinto la richiesta di dissequestro della somma di denaro oggetto di sequestro in danno della società fallita nel procedimento penale nei confronti di (…), sequestro finalizzato alla confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il curatore del fallimento.

La Suprema Corte ha rilevato che la questione di diritto sollevata dal ricorrente, che era stata oggetto di questione devoluta alle Sezioni Unite, è stata risolta nel senso che l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (Cass. pen., Sez. Un., 22 giugno 2023, n. 40797). La questione rimessa all’esame delle Sezioni Unite era stata formulata nei seguenti termini: «Se, in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta anteriormente alla adozione di provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari e riguardante beni attratti alla massa fallimentare, l’avvenuto spossessamento del debitore erariale per effetto dell’apertura della procedura concorsuale osti al sequestro stesso, ovvero se, invece, il sequestro debba comunque prevalere attesa la obbligatorietà della confisca cui la misura cautelare è diretta». Le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto interpretativo esistente tra la tesi della prevalenza funzionale della misura ablatoria penale e quella diretta alla ricerca di una soluzione di compromesso tra la coesistenza dei vincoli in ragione del criterio della priorità temporale, che ipotizzava una recessività della misura ablatoria nel caso in cui fosse già stata dichiarata l’apertura della procedura fallimentare, che sarebbe ostativa all’applicazione della misura ablatoria, e hanno affermato il principio di diritto sopra enunciato della prevalenza della misura cautelare indipendentemente dall’anteriorità o posteriorità del vincolo rispetto alla procedura concorsuale (oggi liquidazione giudiziale). Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al primo degli orientamenti in contrasto affermando la prevalenza della misura cautelare del sequestro, a prescindere dal momento temporale in cui è avvenuto rispetto al fallimento, prevalenza ora espressamente affermata, attraverso il richiamo alle disposizioni del codice antimafia, sul vincolo derivante dalla procedura fallimentare. Deriva quindi la conseguente affermazione che «dunque, è possibile affermare che dalla data del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina dettata dagli artt. 317 ss. del c.c.i.), vige una unitaria disciplina di carattere generale che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. d.Lgs. n. 159 del 2011, anch’essi opportunamente rimodulati, con inequivocabile prevalenza dello strumento penale. La tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro penale, nei ristretti limiti indicati dall’art. 52, D.Lvo n. 159 del 2011, anch’essi rivisitati, in base al richiamo contenuto nell’art. 68». Per le Sezioni Unite, la linea scelta dal legislatore è quella di allinearsi alla tesi della prevalenza della confisca sulle procedure concorsuali inaugurata con la sentenza “Focarelli”. Il dato letterale dello stesso art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 conferma, dunque, secondo le Sezioni Unite, il principio della prevalenza della misura ablatoria penale: «nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera ‘sempre’ e dunque anche in caso di apertura delle procedure concorsuali, anteriore o successiva che sia al sequestro». La natura del profitto in generale dei reati tributari, e, quindi, l’interesse dell’Erario al recupero di quanto evaso, danno luogo ad un interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori “privati”. Applicabilità della confisca che trova il limite nella deroga del terzo estraneo di cui al richiamato art. 12-bis, che giammai può essere l’ente persona giuridica che ha beneficiato del profitto del reato (cfr. Sezioni Unite “Gubert”) e persegue la necessità di evitare, sempre fatta salva tale deroga, la circolazione di beni provenienti da evasione.

Né il riconoscimento della legittimazione del curatore vale ad alterare l’assetto dei rapporti tra procedura fallimentare e sequestro penale, come chiariti dal legislatore, dovendo ribadirsi – hanno proseguito le citate Sezioni Unite – «che la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata sempre a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, prescindendo dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale che intervenga prima del sequestro effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge, e ciò a maggior ragione nell’ottica della finalità evidentemente sanzionatoria perseguita dalla confisca espressamente prevista in tema di reati tributari, quale strumento volto a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato». Le citate Sezioni Unite hanno quindi concluso nel senso che l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non “passano” al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del terzo estraneo di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

Tirando le fila del discorso, quanto al caso concreto, i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca obbligatoria, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, e procedura fallimentare sono delineati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite nei termini di prevalenza della misura cautelare reale sulla procedura concorsuale, in forza dell’applicazione del disposto normativo di cui all’art. 12-bis cit. e, tenuto conto che il ricorrente non ha censurato sotto altri profili l’applicazione della misura cautelare, il ricorso è stato rigettato.


Visualizza documenti

PROCEDURA FALLIMENTARE E RAPPORTO CON IL SEQUESTRO PREVENTIVO NEI REATI TRIBUTARI

Lascia un commento