A cura di Rossella Ceccarini

TRIBUNALE DI SIENA, sentenza n. 6 del 16.02.2024 pubblicata il 19.02.2024

Con la sentenza n. 6 pubblicata il 19 febbraio 2024 il Tribunale di Siena, adeguandosi all’orientamento di merito già seguito da altri Tribunali (Tribunale di Nola, sentenza 12 dicembre 2023; Tribunale di Parma, sentenza 20 settembre 2023; Tribunale di Perugia, sentenza 31 luglio 2023), si è pronunciato sull’accesso alla liquidazione controllata da parte di persona priva di beni (immobili o mobili registrati o non registrati), a fronte solo di una somma erogata da una cooperativa di mutuo soccorso senza obbligo di restituzione.

Il Tribunale di Siena – pur consapevole dell’opposto orientamento (seguito dal Tribunale di Bergamo, sentenza 7 giugno 2023, e dal Tribunale di Rimini, sentenza 5 ottobre 2023), secondo il quale l’accesso alla procedura di liquidazione controllata richiede che il debitore possa disporre di una qualche risorsa economica propria da liquidare e da destinare ai creditori – ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata adeguandosi alla ricostruzione della liquidazione controllata “in termini di procedura concorsuale liquidatoria universale, attivabile anche dai creditori, quale procedura assimilata alla figura maggiore della liquidazione giudiziale, pacificamente ammissibile anche nei casi di assenza di attivo”. Inoltre, i giudici hanno rilevato che “la concessione dell’esdebitazione richiede pur sempre un vaglio di meritevolezza nei termini di cui all’art. 282, co. 2, CCII”.


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