A cura di Rossella Ceccarini
Il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza emessa il 7 febbraio 2024, ha ritenuto ammissibile la messa alla prova per l’ente collettivo rimettendo in discussione l’applicabilità dell’istituto agli enti incolpati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 14840 del 2023.
La questione sottoposta al vaglio del Tribunale riguarda una vicenda in cui una società era chiamata a rispondere del delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle disposizioni in materia antinfortunistica (art. 25-septies, comma 3, d.lgs. n. 231/2001), in relazione al reato presupposto di cui all’art. 590, comma 3, c.p., contestato al datore di lavoro. Secondo il Tribunale di Perugia, “deve escludersi che la affermata inapplicabilità agli enti della disciplina della messa alla prova possa spiegare effetti vincolanti, trattandosi di un tema in alcun modo collegato con l’oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso in quel caso alle Sezioni Unite, che atteneva a una questione prettamente processuale legata alla legittimazione da parte del Procuratore Generale all’impugnazione dei provvedimenti emessi in tema di messa alla prova”.
Con l’ordinanza in esame il Tribunale chiarisce perché intende discostarsi da tale indirizzo, prendendo posizione sui punti fondanti il ragionamento della Cassazione. Innanzitutto, il Tribunale di Perugia dubita che l’istituto della messa alla prova possa essere equiparato sic et simpliciter ad un trattamento sanzionatorio e ciò in quanto, a differenza di quest’ultimo, che non contempla alcun coinvolgimento dell’imputato nel processo decisionale e applicativo della pena, la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone indefettibilmente la volontà dell’imputato che, non contestando l’accusa, si sottopone al trattamento. Inoltre, a parere del Tribunale, l’esito positivo del lavoro di pubblica utilità – che costituisce uno degli impegni del progetto di messa alla prova – ha natura di causa estintiva del reato e, quindi, amplia il ventaglio di procedimenti speciali a disposizione dell’ente, consentendogli una miglior definizione della strategia processuale. Pertanto, in assenza di effetti sfavorevoli nei confronti dell’ente, che potrà essere chiamato a svolgere i lavori di pubblica utilità solo in presenza di un suo espresso consenso e con effetti estintivi dell’illecito contestato, l’applicazione della disciplina della messa alla prova appare compatibile con il sistema della responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001, “dovendo escludersi la violazione dei principi di tassatività e riserva di legge, tenuto conto che il divieto di analogia opera soltanto quando genera effetti sfavorevoli per l’imputato”. Secondo il Tribunale di Perugia, diversamente da quanto affermato dalla Suprema Corte, l’analogia è ammessa se, come in questo caso, in bonam partem, come peraltro riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Non si è infatti in presenza di una disposizione eccezionale che impedirebbe l’applicazione analogica: tale non è la causa estintiva del reato derivante dall’esito positivo della messa alla prova, che non introduce una deroga ai principi generali e, pertanto, può essere oggetto di applicazione analogica “proprio perché espressione incontestata di principi generali”. E non vale ad escludere la possibilità per l’ente di essere ammesso alla prova neppure la sostenuta disomogeneità tra il sistema della responsabilità delle persone fisiche e quello della responsabilità a carico delle persone giuridiche. Sul punto lo stesso legislatore, agli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231/01, opera un rinvio espresso alle norme del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all’imputato in quanto compatibili. Si tratta, all’evidenza, di un espresso richiamo analogico. Nell’operare tale rinvio il legislatore facoltizza espressamente l’operazione analogica individuando, tuttavia, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Cassazione a sostegno della conclusione cui sono pervenute – il limite della compatibilità. La Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, ha sostenuto come la disciplina della messa alla prova sia stata disegnata e modulata specificatamente sull’imputato persona fisica. Ciò emergerebbe dalla mera lettura dell’art. 168-bis c.p. laddove si fa riferimento all’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma implicante, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, “alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”, nonché allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Per il Tribunale di Perugia neppure questi aspetti appaiono ostativi all’innesto della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nel procedimento volto all’accertamento della responsabilità degli enti. La messa alla prova comporta innanzitutto la prestazione di condotte riparatorie, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato. Nel caso esaminato dal Tribunale entrambi gli adempimenti risultavano essere stati rispettati: la società aveva provveduto al risarcimento integrale del danno subito dalla persona offesa e dai prossimi congiunti. Inoltre, si era dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, istituendo un organismo di vigilanza deputato alla verifica dell’adeguatezza del modello nonché rispettando le regole contenute nel codice etico. Nell’ordinanza si esamina anche il programma di trattamento elaborato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna che contempla una serie di attività, prescrizioni e condotte, che rispondono alle caratteristiche proprie della messa alla prova che si sostanziano in prescrizioni e altri impegni specifici (tra cui il volontariato), nonché prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità. Il Tribunale ritiene che non vi sia alcuna ragione per non ritenere ampiamente superate le perplessità manifestate dalla Corte di Cassazione. Risulta altresì soddisfatto il criterio di cui all’art. 464-quater, comma 3, c.p.p., secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, in quanto una simile valutazione può essere traslata ad una persona giuridica che, ancorché priva di sostrato psicofisico, può dotarsi di modelli organizzativi tali da rendere prevedibile che l’ente si asterrà dalla commissione di ulteriori illeciti. Infine, non viene ritenuto dirimente il fatto (valorizzato invece dalle Sezioni Unite) che l’art. 67 d.lgs. n. 231/01, nel prevedere le ipotesi in cui il giudice deve emettere sentenza di non doversi procedere, non contempla l’esito positivo della messa alla prova: ciò, infatti, non comporta alcuna creazione normativa in presenza del richiamo di cui agli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231/01 alle norme del codice di procedura penale.