a cura di Rossella Ceccarini
TRIBUNALE DI MONZA, Sezione III Civile, sentenza n. 71 del 03.04.2024 depositata il 17.04.2024
Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 71 del 3 aprile 2024 pubblicata il 17 aprile 2024, in occasione dell’apertura della liquidazione controllata, ha ritenuto di non accogliere la richiesta di autorizzazione all’utilizzo per esigenze lavorative di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo, affermando che tale richiesta deve essere oggetto di una specifica istanza all’Agente della Riscossione, non potendo essere presentata al giudice della procedura concorsuale.
Il Tribunale ha rilevato, infatti, che, ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, “la procedura di iscrizione del fermo di beni registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenete l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.
Da ciò consegue che la strumentalità del mezzo rispetto alle esigenze lavorative non può essere accertata dal Tribunale in occasione dell’apertura della liquidazione controllata, bensì deve essere oggetto di specifica istanza all’Agente della Riscossione (la quale, nel caso concreto, non risulta essere stata effettuata). Allo stato, quindi, la circolazione del veicolo costituirebbe illecito sanzionabile ai sensi dell’art. 214, comma 8, d.lgs. n. 285/1992.