a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione V Penale, sentenza n. 17324 del 28.03.2024 depositata il 26.04.2024
La Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17324 del 28 marzo 2024 depositata il 26 aprile 2024, ha stabilito che in una bancarotta fraudolenta dissipativa sussiste la responsabilità del liquidatore che non tutela l’integrità del patrimonio immobiliare della società.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano che confermava la pronuncia di condanna di primo grado di (…) per condotte di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva per dissipazione del patrimonio sociale, commesse nella veste di liquidatore fino alla data di fallimento. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione.
Gli Ermellini, con la suddetta sentenza, hanno ricordato che il liquidatore è penalmente responsabile delle condotte di tutti coloro che abbiano agito – in via di diritto o di fatto – per conto di un ente successivamente fallito in tutti i casi nei quali, pur essendone inconsapevole, non abbia fatto tutto quanto in sua possibilità per attuare un’efficace vigilanza ed un rigoroso controllo, ovvero non si sia dato un’organizzazione idonea non soltanto al raggiungimento degli scopi sociali, ma anche ad impedire che vengano posti in essere atti pregiudizievoli nei confronti dei soci, dei creditori e dei terzi (Cass., Sez. V, n. 8260 dell’08.11.2007).
La Suprema Corte ha anche puntualizzato, a riguardo, che, invero, la responsabilità del liquidatore deriva non solo dall’art. 223 l. fall. ma anche dall’art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all’art. 2932 c.c., il quale fissa un principio di ordine generale – per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose – di guisa che sussiste anche peer i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi (Cass., Sez. V, n. 36435 del 14.06.2011).