a cura di Rossella Ceccarini
La Camera dei Deputati, nella seduta del 15 maggio 2024, ha approvato il disegno di legge n. 1143 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici”, ora trasmesso al Senato per la sua lettura.
Nel disegno di legge è previsto un aumento generalizzato delle sanzioni pecuniarie amministrative disciplinate dal d.lgs. n. 231/2001 applicabili alle imprese a seguito alla commissione di delitti informatici. È prevista anche l’introduzione di un terzo comma nell’art. 629 c.p. (estorsione) (richiamato anche nell’art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001) ai sensi del quale “chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell’articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”. Viene di conseguenza modificato l’art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001: (i) viene inasprito il trattamento sanzionatorio previsto dal primo comma con l’innalzamento da “da 100 a 500 quote” a “da 200 a 700 quote”; (ii) dopo il primo comma viene inserito il nuovo comma 1-bis il quale prevede che, “in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”; (iii) al comma 2 viene inserito il riferimento al reato di cui all’art. 635-quater.1 e viene innalzato il trattamento sanzionatorio fino a 400 quote; (iv) al quarto comma viene previsto che, “nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni”.
A seguito della revisione dell’art. 24-bis d.lgs. n. 231/2001 le imprese dovranno valutare se e in che termini rinnovare il modello organizzativo interno e altri documenti collegati (codici di condotta, codice disciplinare, protocolli di audit e di vigilanza) ed eventualmente procedere a sessioni di formazione ad hoc per illustrare le novità e le ricadute operative aziendali interne.