a cura di Rossella Ceccarini

In data 29 maggio 2024 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge AC 1276 di modifica dell’art. 2407 c.c., che introduce alcuni emendamenti finalizzati a porre un limite alla responsabilità civile dei sindaci che violano i propri doveri. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione finale. Tale proposta di legge è stata presentata il 4 luglio 2023 alla Camera con l’obiettivo di modificare l’art. 2407 c.c. allo scopo di ridimensionare e parametrare la responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale ed è stata fortemente supportata dai dottori commercialisti, proprio perché mira a introdurre limiti precisi alla responsabilità dei sindaci e alla quantificazione del risarcimento dei danni loro attribuibili.

La proposta di legge mira a ridimensionare e precisare la responsabilità civile dei membri del collegio sindacale. Attualmente è prevista una responsabilità solidale tra sindaci e amministratori, spesso attribuendo ai sindaci colpe per omissioni senza una rigorosa verifica del nesso causale tra la loro vigilanza ed eventuali illeciti amministrativi. Attraverso la modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c. si stabiliscono nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci, delineando chiaramente le condizioni e le circostanze in cui possono essere ritenuti responsabili per danni. In particolare, viene introdotto un sistema di calcolo basato su scaglioni di compenso, che ridimensiona la responsabilità a seconda dell’emolumento percepito:

– per compensi fino a 10.000 euro: la responsabilità può raggiungere fino a 15 volte il compenso annuo;

– per compensi da 10.000 a 50.000 euro: la responsabilità è limitata a 12 volte il compenso annuo;

– per compensi superiori a 50.000 euro: la responsabilità è contenuta a 10 volte il compenso annuo.

I sindaci non saranno ritenuti responsabili nei casi in cui si dimostri l’assenza di dolo, ovvero dell’intenzione deliberata di causare danno.

La proposta di legge interviene anche sul tema della prescrizione dell’azione di responsabilità con l’inserimento del seguente ultimo comma all’art. 2407 c.c.: “l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno”. In questo modo si mira ad eliminare le disparità di trattamento tra i due ruoli che spesso coincidono nella stessa persona.


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APPROVATA ALL’UNANIMITA’ ALLA CAMERA LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA RESPONSABILITA’ DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE