a cura di Rossella Ceccarini
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I Penale, sentenza n. 23565 del 18.04.2024 depositata il 12.06.2024
La Sezione Prima della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23565 depositata il 12 giugno 2024, ha ricordato che anche sulla confisca di beni alla criminalità organizzata va applicata l’estensione prevista dalla riforma Cartabia per la tutela dei terzi creditori in buona fede.
La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione riguarda un ricorso proposto dalla ANBSC avverso un’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova in funzione di giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato il non luogo a procedere sull’istanza avanzata, volta ad effettuare l’udienza di verifica dei crediti, ritenendo non applicabile alla fattispecie le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) all’art. 104-bis disp. att. c.p.p., le quali hanno esteso a tutte le ipotesi di confisca l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei terzi recate dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia). Avverso tale ordinanza l’Agenzia nazionale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, e degli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, la questione attiene all’applicabilità alla confisca della disciplina in tema di tutela dei diritti dei terzi recata dal Titolo IV del d.lgs. n. 159/2011. Tali disposizioni prevedono un subprocedimento volto a regolare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai creditori di buona fede, a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti e i limiti al soddisfacimento dei medesimi (art. 53), a tutelare la par condicio creditorum (art. 57), al fine di disciplinare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati, al contempo salvaguardando i creditori di accertata buona fede anteriori al sequestro. In particolare, l’art. 52 del citato decreto stabilisce che «la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni»: a) il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso. Il comma 2 dell’art. 52 stabilisce che i crediti devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del medesimo decreto. In particolare, l’art. 57 prevede che il giudice delegato fissi apposita udienza per la verifica dei crediti, nella quale, con l’assistenza dell’amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, provvede a verificare le domande presentate dai creditori, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere e quelli che ritiene di non ammettere in tutto o in parte, indicandone succintamente le ragioni (art. 59). Quindi forma lo stato passivo e lo rende esecutivo. Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile, l’Agenzia nazionale procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo, in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato (art. 60). L’applicazione di tale disciplina, originariamente circoscritta alla confisca di prevenzione, è stata gradualmente estesa oltre tali ipotesi per effetto delle molteplici modifiche apportate all’art. 104-bis disp. att. c.p.p. allo scopo di ampliare la tutela dei terzi creditori. Tale disposizione, introdotta dalla l. n. 94/2009, inizialmente disciplinava l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo ed aveva ad oggetto i soli casi di sequestro avente ad oggetto aziende, società, ovvero beni di cui fosse necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire al Fondo unico di giustizia, disponendo che l’autorità giudiziaria nominasse un amministratore giudiziario. Successivamente, attraverso il richiamo alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 159/2011, il legislatore ha introdotto, dapprima in limitate ipotesi e poi via via ampliandone l’ambito di applicazione, un procedimento volto a tutelare i diritti dei terzi creditori di buona fede, bilanciandoli con l’interesse dello Stato ad acquisire al proprio patrimonio i beni confiscati. Secondo la Suprema Corte, già per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 14/2019 al comma 1-bis dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., a decorrere dal 1° settembre 2021, era stata estesa alla confisca allargata la disciplina a tutela dei terzi creditori dettata dal Titolo IV del libro I del d.lgs. n. 159/2011. Infine, l’art. 41, comma 1, lett. i), n. 2), d.lgs. n. 150/2022 ha nuovamente modificato il comma 1-bis dell’art. 104-bis estendendo, a partire dal 30 dicembre 2022, le previsioni ivi contenute, oltre che ai casi di sequestro disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., anche ai casi di confisca. Correlativamente è stata modificata anche la rubrica dell’art. 104-bis che risulta intitolata «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca». In tal modo, il regime di tutela dei terzi previsto dal d.lgs. n. 159/2011 è stato esteso a tutte le ipotesi di confisca.